stato » dottrina
-
di Maria Alessandra Sandulli
Il processo amministrativo superaccelerato e i nuovi contratti ricorso-resistenti
Le nuove disposizioni sulla “superaccelerazione” del processo amministrativo dettate dall’art. 20 co. 8 e 8-bis del dl. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella l. n. 2 del 29 gennaio 2009, per i ricorsi avverso gli atti relativi agli investimenti pubblici e di pubblica utilità “adottati ai sensi” dello stesso articolo costituiscono uno dei peggiori esempi di cattiva qualità della regolazione e di ingiustificata violazione dei principi costituzionali e comunitari a tutela di una garanzia piena ed effettiva delle posizioni giuridiche soggettive lese dagli atti e comportamenti illegittimi delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti comunque tenuti a rispettarne le medesime regole di azione.
In un sistema di giustizia amministrativa che già prevede un rito speciale abbreviato per le materie di maggiore interesse economico e in particolare per la realizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di pubblica utilità, tale da garantire, in un quadro di giusta collaborazione tra giudici e avvocati, la soluzione in tempi estremamente rapidi delle controversie (spesso in meno di due anni si definiscono i due gradi di giudizio e comunque in pochissimi mesi si può chiudere il giudizio di merito di primo grado), assicurando al tempo stesso un equo contemperamento dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso il concorso di strumenti come la tutela cautelare provvisoria, la decisione in forma semplificata, la fissazione immediata dell’udienza di merito e il maggior rigore imposto per la concessione delle misure cautelari soprassessorie (in relazione ad un bilanciamento particolarmente attento dell’interesse del ricorrente con quelli delle altre parti interessate e in particolare con l’interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell’opera o del servizio), appare assai difficile comprendere le ragioni per introdurre un nuovo rito superaccelerato, che sembra pertanto ispirato all’unico e neanche troppo celato obiettivo di scoraggiare ogni forma di azione giurisdizionale.
(segue)
ITALIA - DOTTRINA
Principio di precauzione, proporzionalità ed azione cautelativa nel regime delle acque
Marco Altamura, Francesca Munerol e Alessandro Paire (26/06/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Le prescrizioni implicite sullo “Stato condizionato”
Alberto Arcuri (26/06/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Green Deal europeo e il c.d. principio DNSH
Antonio Bartolini (26/06/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Ubi societas, ibi pactum. La transizione verso l’interazione umana
Angelo Monoriti (26/06/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Il bilanciamento dei principi costituzionali nell’attività del Consiglio supremo di difesa
Andrea Patanè (26/06/2024)
ITALIA - DOTTRINA
The Solidarity Principle as a Founding Principle in the EU Health Policies
Alice Pisapia (26/06/2024)
ITALIA - DOTTRINA
La tutela del paesaggio fra cambiamento climatico e interesse delle future generazioni
Gianmaria Alessandro Ruscitti (26/06/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Amministrare il carcere secondo Costituzione: oltre l’effettività rinnegante della normativa penitenziaria
Francesco Severa (26/06/2024)