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La sentenza ha annullato la delibera 371/13/CONS, con la quale l’AGCom aveva diffidato la ricorrente Vodafone ad adottare tutte le misure necessarie affinché agli utenti non venissero applicate tariffe, per i servizi di SMS, più onerose di quelle vigenti a livello comunitario per l’invio di SMS in roaming. Il Tar ha rilevato che la normativa comunitaria non può trovare diretta applicazione nel caso di specie poiché regola solamente i servizi di SMS transfrontalieri e non anche quelli nazionali. Peraltro, il Collegio ha osservato che nel mercato nazionale degli SMS non si rinviene una esigenza di regolamentazione poiché si tratta di un mercato competitivo, diversamente dal mercato degli SMS in roaming che è caratterizzato da un insufficiente grado di concorrenza. Il Tar ha, quindi, ravvisato l’illegittimità della delibera gravata poiché l’AGCom ha adottato tale delibera in assenza di un’adeguata copertura normativa che consentisse un simile intervento.
D.C.
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