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FOCUS - Osservatorio Città Metropolitane N. 2 - 10/10/2014

 Rapporto sullo stato della Città metropolitana di Napoli

Provincia di Napoli-Decreto presidenziale n. 168 del 13/08/2014: n. Legge n. 56/2014. Consultazioni elettorali. Costituzione dell'Ufficio Elettorale; 

+ Decreto sindacale n. 308 del 13 agosto 2014, Indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio metropolitano della città metropolitana di Napoli in data 12 ottobre 2014.


Il 12 ottobre si terranno le elezioni del Consiglio metropolitano di Napoli, dalle ore 8 alle ore 20.00

Il corpo elettorale della Città metropolitana di Napoli costituito dai Sindaci e consiglieri dei Comuni parte dell’ ex Provincia di Napoli, confluiti automaticamente nel nuovo ente, conta 1536 unità.

I Comuni che compongono la Città metropolitana di Napoli sono 92.

Si evidenzia, come risulta dalla lista generale formata sulla base delle certificazioni pervenute dai Segretari Generali comunali con aggiornamento all’8 ottobre 2014, ore 18.00 e suddivisa per fasce demografiche ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disponibile al sito www.provincia.napoli.it) e della Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 2014, che la Città metropolitana si caratterizza per la presenza di 3 Comuni con popolazione fino a 3.000.000 di abitanti, 7 Comuni con popolazione compresa nell’intervallo 3.000-5.000 abitanti, 20 Comuni con popolazione compresa nell’intervallo 5.000-10.000 abitanti, 35 Comuni con popolazione compresa fra 10.000-30.000 abitanti, 19 Comuni con popolazione compresa nell’intervallo 30.000-100.000 abitanti. Il Comune di Napoli, in particolare, conta 989.111 abitanti.

La popolazione della Provincia di Napoli (dati Istat 2013, fonte www.ancicampania.it) è di 3.127.390 abitanti  con un’evidente prevalenza, dunque, della popolazione del complesso dei Comuni parte della Città metropolitana sulla popolazione del Comune capoluogo.

Le liste dei candidati per l’elezione dei componenti del Consiglio metropolitano di Napoli sono 5:

Lista Lavoro sviluppo ambiente, Città Metropolitana Bene Comune (13 componenti);

Lista Nuovo centro destra Alfano, Ppe, Udc, (22 componenti);

Lista Partito Democratico (19 componenti);

Lista Fratelli d’Italia- Alleanza Nazionale (13 componenti);

Lista Forza Italia (24 componenti).

Com’è noto, il Consiglio metropolitano sarà costituito da 24 componenti.

 
 

Un dato che si ritiene importante segnalare per la sua rilevanza in termini di rappresentatività dei costituendi organi metropolitani riguarda il numero e le dimensioni demografiche (popolazione istat 2013, fonte www.ancicampania.it ) dei Comuni commissariati che in base alla legge n. 56 del 2014 sono esclusi dalle elezioni metropolitane e dalla Conferenza metropolitana:

Quarto, popolazione residente 40.295 abitanti, art. 143 del d. lgs. n. 267 del 2000;

Arzano, 34.990 abitanti, dimissioni della maggioranza dei consiglieri;

Marigliano, 30.233 abitanti, dimissioni della maggioranza dei consiglieri;

Mugnano di Napoli, 34.794, dimissioni della maggioranza dei consiglieri;

Giugliano in Campania, 120.157 abitanti, art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2.000;

Cardito, 22.488 abitanti, dimissioni della maggioranza dei consiglieri;

Caivano, 37.914, dimissioni del sindaco.

 

Un ulteriore aspetto interessante  attiene alla vicenda della  sospensione del Sindaco di Napoli, ai sensi  dell’art. 11, comma 5, del d. lgs. del 31 dicembre 2012, n. 235.

La legge 56/2014 prevede che il Sindaco metropolitano “è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo”, il quale presiede, altresì, il Consiglio metropolitano secondo il modello di forma di governo che caratterizza il nuovo Ente nella sua fase istitutiva. 

In merito al riconoscimento del diritto di elettorato attivo del Sindaco della città capoluogo,  il 7 ottobre c.a. è intervenuto il provvedimento n. 0122145 con il quale il Segretario Generale della Provincia di Napoli  ha  escluso  il Sindaco della città capoluogo dall’elenco degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio metropolitano, quale conseguenza dello status di sospensione nel quale lo stesso si trova attualmente.

Avverso il provvedimento della Provincia, tuttavia, il Sindaco di Napoli ha presentato ricorso davanti al Tar Campania ritenendo che lo status di sospensione non incide sulla “titolarità” della carica di Sindaco metropolitano prevista dalla legge.

Il ricorrente ha chiesto, altresì, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, poiché la mancata partecipazione al voto altera l’esito della consultazione elettorale ed il sistema stesso del “voto ponderato” scelto dal Legislatore.

Il giudice, con decreto depositato in data 9 ottobre 2014, ha accolto  l’istanza cautelare, sussistendo un pregiudizio imminente ed irreparabile da ricondursi alla prossima elezione del Consiglio metropolitano.  Ha, quindi, ammesso il Sindaco di Napoli ad esercitare il suo diritto all’elettorato attivo nell’elezione del Consiglio metropolitano indetta per il 12 ottobre 2014. La tutela cautelare è limitata alla sola partecipazione del ricorrente all’elezione del Consiglio metropolitano “senza estendersi all’assunzione delle funzioni di cui  ai commi 19 e 20” della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Del resto, l’attuale sospensione del Sindaco della città capoluogo non avrebbe comunque inciso sulla data della consultazione elettorale. Il Ministro dell’Interno, infatti, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata  n. 3-01060 del 1 ottobre c.a., presentata dall’on. Paolo Russo “sulle iniziative di competenza per la sospensione della carica di Sindaco di Napoli di Luigi de Magistris ed intendimenti circa la possibilità di differire l’elezione del Consiglio metropolitano” ha ritenuto non sussistere “i presupposti tecnici  per un rinvio dell’elezione del Consiglio metropolitano di Napoli indette per il prossimo 12 ottobre”, poiché anche nei confronti della carica di Sindaco metropolitano può trovare applicazione l’istituto della supplenza di cui all’art. 53 del TUEL.

 

 

 



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