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NUMERO 6 - 19/03/2008

 Decreto 'milleproroghe': numerose le novità in materia sanitaria

Successivamente alla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/07) sono accaduti due eventi, entrambi fondamentali per l’organizzazione e il funzionamento del sistema Salute. La caduta del governo Prodi, con conseGuenTe scioglimento del Parlamento, e la conversione del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, meglio conosciuto come “milleproroghe”.
Quanto alla fine anticipata della legislatura è da rilevare che essa ha impedito il prosieguo dell’esame parlamentare del disegno di legge delega, predisposto dalla ministra Livia Turco e licenziato dal Governo, riguardante gli interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale. 
Il decreto “milleproroghe” e la sua conversione hanno, invece, rappresentato l’ulteriore prova di come spesso, nel nostro Paese, si deroga ad personam e si differiscono le scadenze temporali fissate dalle precedenti leggi. Anche quelle poste a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione.

Ma non è successo solo questo. I suddetti provvedimenti hanno, infatti, fornito la dimostrazione di come attraverso gli iter della decretazione d’urgenza vengono introdotte significative variazioni di principio al sistema normativo, organicamente approvato. Tra tutte, assumono un particolare rilievo: la cancellazione dell’automatico incremento fiscale per le Regioni indebitate; l’introduzione della rideteminazione dei budget per le case di cura private e gli erogatori remunerati a tariffa; la proroga dei termini per la raccolta autogenetica e la conservazione delle cellule staminali.

A ben vedere, con gli artt. 8 e 8-bis del decreto legge n. 248/07 - convertito con numerosi emendamenti nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008, S.O. n. 47) - sono state insinuate nell’ordinamento della salute tre novità di rilievo. La prima, prevista nel punto a) dell’art. 8, ha riguardato la portata degli obblighi facenti capo alle regioni inadempienti ai Patti di stabilità e agli atti “negoziali” consequenziali, e quindi con forti esposizioni debitorie pregresse. La seconda, individuata al punto b) del medesimo art. 8, ha interessato la disciplina dei rapporti contrattuali tra le aziende sanitarie e gli erogatori privati con remunerazione a tariffa. La terza, rinvenibile nell’art. 8-bis, ha rappresentato una sorta di ratio anticipatrice di una più esaustiva regolazione dell’utilizzazione delle cellule staminali... (segue)



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