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NUMERO 1 - 11/01/2023

Con il procedimento di determinazione dei LEP (e relativi costi e fabbisogni standard) la legge di bilancio riapre il cantiere dell’autonomia differenziata

L’autonomia differenziata torna prepotentemente d’attualità: nell’appena approvata legge di bilancio per il 2023 (esattamente nei commi 791-801 dell’art.1 della l. n. 197/2022) il Governo ha tracciato il percorso assai serrato per la determinazione dei LEP, definendo questi ultimi come “condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni” alle Regioni. Il messaggio è chiaro: individuati i LEP e i conseguenti costi e fabbisogni standard come aspetti particolarmente critici per l’autonomia differenziata, li si intende subito affrontare predisponendo una strada innovativa in cui saranno operativamente associati, in un rapporto di leale collaborazione, lo Stato e le autonomie territoriali. Si vuole così recidere un nodo emerso, anche con toni piuttosto accesi, nel dibattito sull’autonomia differenziata, quello cioè sulla pregiudizialità della determinazione dei LEP, e dei relativi costi e fabbisogni standard, rispetto all’attribuzione delle “ulteriori forme e condizioni di autonomia” consentite dall’art. 116, terzo comma, Cost. A tal proposito, nella legge di bilancio si è dettagliatamente prescritto quanto segue: “l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP)” (art. 1, comma 791, ultimo periodo). Viene introdotto, quindi, un principio di carattere generale, che è espressamente posto come vincolante nei confronti di tutti gli atti che saranno adottati per dare attuazione all’autonomia differenziata, e se ne prescrive il relativo percorso di recepimento. Deve farsi salvo, ovviamente, quanto potrà essere diversamente stabilito in senso integrativo o modificativo da eventuali leggi successive, seppure vada oramai ragionevolmente esclusa l’adozione di una scelta opposta (... segue)



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