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NUMERO 18 - 11/09/2013

Dal “superamento” dell’IMU sulla prima casa al nuovo sistema dell’imposizione immobiliare: un cammino ancora lungo ed incerto

L’articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, portante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», ha stabilito che per l’anno 2013 «non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85». A sua volta, il d.l. n. 54/2013 aveva previsto la sospensione del versamento dell’imposta per «consentire l’elaborazione di una riforma complessiva dell’imposizione sul patrimonio immobiliare», prevedendo che la stessa «dovrà considerare anche la disciplina della TARES, nonché la previsione della deducibilità dai redditi di impresa dell’imposta relativa agli immobili utilizzati per attività produttive» (così si esprimeva la Relazione del Governo al suddetto decreto). L’articolo 2 del d.l. n. 54/2013 conteneva una clausola di salvaguardia che imponeva una precisa correlazione tra la riforma e la sospensione del versamento della prima rata, fissando al 31 agosto 2013 la scadenza per dare corso alla revisione della disciplina dell’IMU e prevedendo che, in caso di mancato rispetto della scadenza, avrebbe continuato ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di pagamento della prima rata sarebbe semplicemente slittato al 16 settembre, senza alcun aggravio di iinteressi. La misura di soppressione previa sospensione dell’imposta ha interessato: a)      gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b)      le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c)       i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. L’articolo 2 del d.l. n. 102/2013, inoltre, ha introdotto ulteriori disposizioni volte ad estendere il beneficio dell’esenzione dall’IMU ad immobili diversi da quelli individuati dall’articolo 1 del d.l. n. 54/2013, rimuovendo alcune gravi lacune esistenti nelle previsioni del detto decreto... (segue)



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