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NUMERO 20 - 21/10/2009

E ora introduciamo la dissenting opinion

  Il 7 ottobre 2009, con un comunicato dell’Ufficio Stampa, è stato reso noto che la Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità  costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione; ha altresì  dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma.
Si è  riaperta così una discussione che già aveva lacerato la politica e la dottrina costituzionale nella primavera del 2008: la precedente sentenza n. 24 del 2004, relativa all’art. 1, della legge 140 del 2003, aveva implicitamente ritenuto ammissibile un intervento legislativo ordinario per sospendere i processi contro le alte cariche dello Stato, limitandosi a dichiarare alcuni profili di legittimità costituzionale all’interno di un intervento legislativo che, nel suo complesso, rimaneva ammissibile, ovvero aveva lasciato irrisolta la questione di fondo del rango dell’intervento legislativo necessario, cioè se ordinario o costituzionale?...

(segue)
 



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