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NUMERO 4 - 20/02/2019

Il caso Diciotti: tra responsabilità giuridica e responsabilità politica

Come spesso accade, quando questioni ad alta infiammabilità politica incrociano procedure costituzionali vi è il rischio concreto che anche l’interpretazione delle norme da applicare diventi oggetto di scontro politico. Il caso dell’autorizzazione per il Ministro Salvini ne è un esempio da manuale, per più di una ragione. La prima ovviamente riguarda l’oggetto del procedimento. L’ipotesi di reato di sequestro di persona per la vicenda Diciotti è già di per sé sufficiente a riscaldare gli animi, tanto più se ciò accade dopo mesi di confronto molto aspro sulla politica dell’immigrazione e a fronte di una palese divergenza tra gli stessi organi della magistratura, attesa la nota (anche se non divulgata) richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica di Catania, disattesa del Tribunale dei Ministri che ha richiesto, invece, l’autorizzazione a procedere. La seconda ragione di incandescenza della questione risiede nelle possibili conseguenze politiche discendenti dall’uno o dall’altro esito del voto. Conseguenze destinate, in entrambi i casi, a ripercuotersi sulle preoccupazioni per la tenuta della maggioranza che sostiene il governo, e che il “sondaggio” tra gli iscritti di una delle forze politiche che la compongono non sembra aver del tutto scongiurato. La terza ragione deriva dalla una certa approssimazione con la quale, nel dibattito pubblico, l’autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del governo per i reati funzionali, viene sovrapposta e talvolta assimilata al modello di autorizzazione a procedere del vecchio art. 68 cost. e allo stesso modello di giustizia “speciale” previsto dal vecchio art. 96 Cost. Non c’è, allora, da sorprendersi che in un clima di imbarbarimento crescente dello scontro, quest’ultimo profilo faccia scattare riflessi condizionati, evocando, a sproposito, la contrapposizione - già alquanto discutibile - tra “giustizialisti” e “garantisti”, declinata per giunta in salsa antiestablishment, che ha garantito a tanti, negli anni, una rassicurante confort zone ideologica. Un po’ di chiarezza allora non guasta. Anche perché i temi sono cruciali, ben oltre il caso di specie. E vale la pena ricordare, soprattutto di fronte alle frequenti operazioni di esaltazione (o denigrazione) “selettiva” della Costituzione, che il modello originario dell’autorizzazione a procedere e della giustizia “speciale” costituì una scelta consapevole e qualificante dell’Assemblea Costituente, il cui dibattito in materia vide impegnate personalità di altissimo calibro della cultura giuridica e politica (Togliatti, Leone, Ambrosini,  Calamandrei, Ruini, La Pira, Bozzi, Einaudi, Perassi, Moro, Targetti, Scalfaro, Dossetti Grassi, Bettiol, Condorelli, Tosato, Dominedò, ecc.). La ricaduta istituzionale di quei dibattiti sui rapporti tra politica e magistratura fu la costruzione di un equilibrio costituzionale fondato sulla previsione di particolari garanzie e immunità per gli esponenti del potere politico, secondo un equilibrio strutturato all’insegna della separazione netta delle sfere di azione (solo per esigenze di economicità, rinvio per la ricostruzione completa di quella fase al mio La Repubblica transitoria, Rubettino, 2018). Con la conseguenza che la responsabilità penale degli organi dell’esecutivo fu riservata alla giustizia amministrata dallo stesso organo che avrebbe dovuto giudicare il Presidente della Repubblica (la Corte costituzionale integrata con i 16 componenti “laici”), mentre l’azione penale verso i parlamentari in carica avrebbe dovuto superare il filtro politico della Camera di appartenenza onde evitare un’azione mossa dal fumus persecutionis della magistratura. Il modello, che, in parte, residua tutt’ora nella versione vigente dell’art. 68 (per l’arresto o le intercettazioni) era dunque costruito all’insegna di una “diffidenza” verso i rischi di interferenza della magistratura nella vita politica. Ricordando quanto affamato dalla Corte costituzionale con riferimento alla riforma dell’art. 96 (ma il discorso per certi versi sarebbe applicabile all’art. 68) “si poteva allora concludere che la Costituzione avesse inteso dar luogo ad un’ipotesi di garanzia nell’ambito dell’ordinamento giuridico, il cui fulcro riposava sulla integrale sottrazione del reato ministeriale alla giurisdizione comune” (sent. 87/2012). Integrale sottrazione dunque, per presunzione di una legitima suspicione nei confronti del giudicante… (segue)



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