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NUMERO 8 - 19/04/2017

Il fondamento costituzionale della concorrenza

Sin dall’istituzione nel 1990 dell’Autorità per la garanzia della concorrenza e del mercato si è svolto in Italia un serrato dibattito sul fondamento costituzionale delle Autorità indipendenti in generale e dell’antitrust in particolare. In tale dibattito il fondamento costituzionale dell’Antitrust è stato rintracciato nell’art. 41 Cost., letto in combinato disposto con l’art. 43 Cost., pur se questo ultimo articolo ha dovuto subire un capovolgimento dell’interpretazione tradizionale. Le questioni affrontate nel dibattito italiano negli ultimi 25 anni hanno toccato due principali tematiche: da un lato, il tentativo di individuare un fondamento costituzionale, anche inserendo le autorità amministrative indipendenti nel testo della costituzione (proposta avanzata nelle svariate ipotesi di riforma elaborate), dall'altro l’opportunità di procedere ad un’omogeneizzazione delle autorità indipendenti. Questa discussione – che ancora, continua ad emergere nel dibattito dei costituzionalisti e dei pubblicisti – è palesemente arretrata e, in qualche modo, stantia. Non solo perché non tiene conto della realtà istituzionale, che ha visto il proliferare e il successo delle autorità amministrative indipendenti, bensì perché non considera che il fondamento costituzionale (delle autorità in genere e) dell’Autorità antitrust non può essere più cercato nell’art. 41 nel principio di buon andamento della costituzione nazionale (o in altri principi costituzionali). Il fondamento delle autorità indipendenti è ormai nei trattati europei. E’ in quel testo sostanzialmente costituzionale (anche se non lo vogliamo chiamare costituzione), costituito dai tre blocchi del TUE, TFUE e della Carta europea dei diritti fondamentali, che va rintracciato l’effettivo fondamento dell’Autorità antitrust. Mi riferisco, in particolare, ad un principio fondamentalissimo contenuto nel TUE, in cui l’art. 3.3 TUE chiaramente recita: «L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente ompetitiva,  che mira alla piena occupazione e al progresso sociale». Non condivido, né da punto di vista teorico, né da un punto di vista istituzionale, quella impostazione per cui le norme di principio delle Costituzioni nazionali possono essere esaltate, secondo un modello magis ut valeat, mentre le norme di principio dei Trattati europei non avrebbero la stessa efficacia e la stessa funzione... (segue)



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