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NUMERO 2 - 25/01/2017

Il giudizio della Corte per temperare ma non interrompere il trend maggioritario

  Il giorno della decisione della Corte costituzionale sulla legge elettorale per la Camera dei deputati è finalmente giunto. La politica italiana è rimasta sospesa fino a questa data e le voci di una iniziativa prima della pronuncia della Corte sono sempre apparse flebili: come pensare che un partito si potesse esporre seriamente - tranne i posizionamenti politici e di convenienza - prima di sapere dall'organo di garanzia costituzionale cosa ne sarebbe stato della vigente, pur se mai applicata, legge elettorale? Nel frattempo, non ancora smaltito l'impatto della bocciatura del referendum, le riflessioni si sono intrecciate con i desiderata della politica e con i rumours che uscivano dalle stanze della Consulta, il ché ha reso opportuno un comunicato stampa appena presa la decisione (e, al proposito, sarà opportuno riprendere il tema della dissenting opinion, al fine di evitare che in ogni decisione delicata si sia sommersi da più o meno  attendibili ricostruzioni giornalistiche degli schieramenti assunti all'interno del collegio). Come si legge nel comunicato stampa diffuso nel pomeriggio del 25 gennaio, "la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici. Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.  Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957. Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione". Lo scorso 11 gennaio, federalismi, l’Osservatorio sui processi di governo e FormAp avevano organizzato un seminario a porte chiuse su "la legge elettorale davanti alla Consulta"; i contributi di coloro che hanno ritenuto di voler produrre una rapida riflessione scritta stati pubblicati nei giorni precedenti, prima della pronuncia della Corte, ma la rivista darà naturalmente spazio a chi vorrà per commentare successivamente la sentenza. Nel mondo dei costituzionalisti, che non ama il costituzionalismo à la carte che sta pericolosamente prendendo piede anche in qualche posizione di colleghi più anziani, è stato finora forte l'auspicio, la richiesta, il desiderio di un ritorno indietro della Corte rispetto alla sent. 1/2014, con una drastica sentenza di inammissibilità, che lasciasse di nuovo alla politica tutti gli spazi della decisione sulla legge più politica che c'è, vale a dire la legge elettorale. Qualcuno, modificando i termini della questione, aveva ipotizzato un'inammissibilità per irrilevanza in ragione della mancata applicazione della legge... (segue)



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