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NUMERO 2 - 28/01/2015

L'eredità (e la continuità) del Presidente della Repubblica

 «Chi mantiene il regolare funzionamento di questo sistema in uniformità alla volontà popolare? Ecco la funzione del Capo dello Stato». In questa frase, pronunciata nella seduta pomeridiana dell’Assemblea Costituente di venerdì 19 settembre 1947 dal grande costituzionalista (e relatore alla Costituente sulla forma di Governo) Egidio Tosato, è scolpita, forse nel modo più sintetico, la natura e il ruolo del Presidente della Repubblica nella nostra forma di governo parlamentare. Certo, come è noto, si tratta di una figura molto complessa, di difficile interpretazione pure per gli stessi studiosi, perché il testo costituzionale, pur attribuendo al Presidente della Repubblica precisi poteri, funzioni e prerogative, in realtà, lascia questa istituzione naturalmente flessibile ed elastica, proprio per favorire che, nel rispetto puntuale della Costituzione, gli interpreti di questo difficile ruolo possano operare in piena autonomia nell’ordinamento, tanto riguardo all’an quanto al quomodo, per proteggere appunto il regolare funzionamento del sistema politico-istituzionale. In oltre sessant’anni di esperienza repubblicana, allora, la natura anfibia - tra poteri formali e informali - di questa figura ha fatto sì che il nostro ordinamento abbia conosciuto differenti interpretazioni di questo ruolo, anche assai diverse tra loro. Oltre che, evidentemente, pure differenti interpretazioni da parte degli stessi studiosi: i primi ad essere ben consapevoli di avere di fronte, prendendo a prestito le parole di Livio Paladin, la figura «più enigmatica e sfuggente fra le cariche pubbliche previste dalla Costituzione». Così, si può ben dire che ogni Presidenza fa storia a sé; nella consapevolezza che ogni esperienza debba essere valutata tanto riguardo al rispetto formale del contenuto di quanto previsto dal testo costituzionale attraverso le scelte fatte, quanto – se non soprattutto, a volte – riguardo alle dinamiche informali che hanno prodotto le condizioni di contesto nelle quali il Presidente è stato costretto ad operare e quelle che, a sua volta, egli stesso ha determinato. Ne discende, quindi, che l’esperienza costituzionale italiana in tema di Presidenza della Repubblica può essere analizzata misurando il discostamento che si viene a realizzare, sostanzialmente, intorno a tre elementi: il figurino costituzionale; il variare delle dinamiche della forma di Governo, a partire dalla forza del sistema politico-partitico; infine, il carattere e la personalità dell’interprete. E’ nell’interazione di questi tre assi, infatti, che è possibile far emergere con maggiore chiarezza i profili delle dodici Presidenze (e degli undici protagonisti) che hanno caratterizzato l’esperienza repubblicana del nostro Paese, considerato che il Capo dello Stato è, anche ad una semplice lettura del testo costituzionale, il punto di incrocio istituzionale di tutti i poteri del nostro ordinamento. Anche le due Presidenze di Giorgio Napolitano, naturalmente, non sfuggono agli effetti di un metodo che combina quei tre elementi. A maggior ragione se si ritiene – come è corretto che sia– che il novennato del Pres. Napolitano non possa esser letto come un tutto indistinto. Perché è proprio nella scomposizione di quegli anni che, invece, si può riuscire a cogliere meglio il senso generale – e il tratto distintivo - di una Presidenza che già oggi, naturaliter, rappresenta un unicum nella storia politica e istituzionale dell’istituzione Presidenza della Repubblica. Così il Napolitano dei primi anni del primo settennato, tra il 2006 e il 2011, non è certamente quello dal 2011 al 2013, così come quello della rielezione dal 2013 al 2015. Si è trattato, infatti, di nove anni complessi, difficili, pure molto diversi tra loro; anni che hanno mostrato fino in fondo agli studiosi, ai commentatori, ai cittadini tout court, come e quanto sia elastica la figura del Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento; un’elasticità che ha fatto emergere in modo sempre più chiaro, a Costituzione invariata, l’accrescersi dell’influenza della Presidenza della Repubblica nel sistema politico-istituzionale. E che ha portato alcuni a sostenere, addirittura, che l’interpretazione datane dal Presidente Napolitano sia stata a tal punto dilatata da aver configurato una vera e propria rottura costituzionale. Di sicuro, saranno gli storici, con il tempo, a spiegarci adeguatamente quanto quell’interpretazione sia dipesa dallo “spirito del tempo” e quanto, invece, sia dipeso dalla lettura che l’interprete ha dato ed ha voluto dare del ruolo che la Costituzione affida a quell’Istituzione. E tuttavia - come detto - non si può non formulare un primo bilancio del novennato presidenziale di Giorgio Napolitano, e dell’accresciuta innegabile influenza presidenziale, se non si parte da alcune consapevolezze, tra testo costituzionale e contesto politico-sociale. A partire da quella che, con grande chiarezza democratica e senza ipocrisie politiche, presenta direttamente il Presidente Napolitano nel messaggio di fine anno agli italiani, con l’intento di preparare il Paese al momento prossimo delle sue dimissioni (avvenute formalmente il 14 gennaio 2015), ossia che è tempo che si chiuda la parentesi di «un'eccezionalità costituzionale»; quella di una rielezione allora accettata -obtorto collo e su pressione quasi unanime delle forze politiche dopo lo stallo prolungato che si era manifestato in Parlamento- per «offrire, al paese e al mondo, una testimonianza di consapevolezza e di coesione nazionale, di vitalità istituzionale, di volontà di dare risposte ai nostri problemi», facendo in modo che, grazie a questa eccezionalità, nessuno si sottraesse «in nessun campo, al dovere della proposta, alla ricerca della soluzione praticabile, alla decisione netta e tempestiva per le riforme di cui hanno bisogno improrogabile per sopravvivere e progredire la democrazia e la società italiana». D’altronde, il nostro Paese, nei nove anni delle due Presidenze Napolitano - tra il 15 maggio 2006, data del giuramento successiva alla prima elezione del 10, e il 22 aprile 2013, data del giuramento successiva alla seconda elezione del 20 – ha visto cambiare assai profondamente il contesto politico-istituzionale di riferimento, anche intorno alla stessa Presidenza della Repubblica e all’esercizio di quei poteri cui è chiamato il Capo dello Stato ai sensi dell’art. 87 della Costituzione... (segue)



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