La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue sulla rule of law e l’indipendenza dei giudici è ormai molto vasta e ha dato luogo a numerosi interessanti commenti. In questa sede vorrei soffermarmi su alcuni profili di ordine più generale implicati dalla suddetta giurisprudenza e riguardanti: a) il ruolo dei valori menzionati dall’art. 2 TUE nella giurisprudenza della Corte di giustizia e nel processo di integrazione; b) l’identità costituzionale europea, di cui è elemento costitutivo il principio di indipendenza dei giudici e che fa di democrazia e rule of law un’endiadi inscindibile ; c) l’indipendenza degli organi giurisdizionali come blocco essenziale dell’architettura costituzionale e giudiziaria dell’Unione, indispensabile per il suo corretto funzionamento; d) lo spazio riservato all’autonomia costituzionale degli Stati membri in relazione allo Stato di diritto e all’indipendenza del potere giudiziario; e) diritto e politica di fronte alla sfida della “democrazia maggioritaria”. 2. La “storica” sentenza della Grande Sezione del 27 febbraio 2018, Associazione sindacale dei giudici portoghesi (C-64/16 - EU:C:2018: 117) ha ritenuto di “primaria importanza” preservare l’indipendenza degli organi giurisdizionali al fine di assicurare il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione (ricavato dall’art. 19 TUE). La Corte di giustizia ha collegato i suddetti principi al valore dello Stato di diritto consacrato dall’art. 2 TUE e ha sottolineato come l’Unione si fonda su alcuni valori comuni agli Stati membri, tra cui, appunto, quello dello Stato di diritto. L’art. 2 TUE, com’è noto, afferma che l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’eguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze. Si tratta dei valori comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo (... segue)
La tutela della concorrenza nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia
Giovanni Pitruzzella (17/04/2024)