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È osservazione comune che l’intervento comunitario in materia di energia registri sin dall’origine una rilevante asimmetria. Da un lato, i Trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e della Comunità europea dell’energia atomica riguardavano in modo prevalente, se non esclusivo, settori energetici strategici, come quelli del carbone e dell’energia nucleare, anche per le loro ricadute sull’industria e sulla difesa. Essi furono all’origine di un livello di integrazione molta avanzata, che assegnava agli organi comunitari poteri di intervento diretto. Dall’altro, il Trattato istitutivo della Comunità economica europea non conteneva originariamente alcuna previsione specifica per l’energia, né in via generale, né in relazione a quei settori, come idrocarburi ed energia elettrica, non contemplati dagli altri due trattati. Questa reticenza sarebbe durata a lungo, a causa della forte diversificazione delle fonti di energia esistenti nei vari Stati membri e del carattere inevitabilmente redistributivo che avrebbe assunto una politica europea in questo campo. All’inizio degli anni Settanta del XX secolo, tuttavia, si è cominciata a manifestare l'esigenza di un’iniziativa comune a livello europeo, diretta, soprattutto, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la continuità delle forniture petrolifere in situazioni di crisi. Accanto ad una serie di raccomandazioni e risoluzioni del Consiglio a contenuto non vincolante, si sono così introdotti obblighi di detenere livelli minimi di scorte, di adottare piani di intervento in situazioni di crisi (dir. n. 73/238/Cee del Consiglio del 24 luglio 1973), di comunicare periodicamente alla Commissione la quantità e la qualità di petrolio e gas naturali immessi nel mercato (Reg. Cee 18 maggio 1972, n. 1055, poi abrogato dal Reg. n. 545/96/Ce). In base a queste discipline, qualora la crisi avesse colpito in modo ineguale le diverse parti della Comunità, la Commissione poteva, da un lato, restringere gli scambi dei prodotti petroliferi tra gli Stati membri, allo scopo di evitare speculazione e rialzi ingiustificati dei prezzi (decisione n. 77/186/Cee del Consiglio del 14 febbraio 1977); dall'altro, imporre una riduzione dei consumi nell'insieme della Comunità (decisione n. 77/706/Cee del Consiglio del 7 novembre 1977). (segue)
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