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NUMERO 4 - 10/02/2021

Prime considerazioni sugli accordi concernenti le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha lasciato l’Unione europea (UE) e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) alla mezzanotte del 31 gennaio 2020 (CET), con l’entrata in vigore dell’accordo sul recesso del 18 ottobre 2019, basato sull’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE). In forza di tale accordo ha avuto inizio un periodo transitorio durante il quale il diritto dell’Unione ha continuato ad essere applicato al Regno Unito e nel Regno Unito, che ha partecipato al mercato unico e all’unione doganale dell’UE, ha beneficiato delle politiche e dei programmi europei ed è rimasto vincolato dall’insieme degli accordi internazionali di cui l’UE è parte. Il Regno Unito, tuttavia, non è stato più rappresentato nelle istituzioni, organi ed organismi dell’Unione e non ha più partecipato al processo decisionale della stessa. Il periodo transitorio ha consentito un recesso ordinato nella situazione assolutamente inedita di uno Stato receduto dagli enti europei, dopo un’appartenenza iniziata il 1° gennaio 1973 e durata quindi poco più di 47 anni, nonché ha garantito la certezza del diritto in settori importanti, fra cui i diritti dei cittadini, la liquidazione finanziaria e l’assenza di una frontiera fisica nell’isola di Irlanda. Il periodo transitorio avrebbe potuto essere prorogato per una volta, fino al massimo di uno o due anni, con decisione congiunta dell’Unione e del Regno Unito, da adottarsi prima del 1° luglio 2020, ma il governo di Londra ha rifiutato qualsiasi ipotesi al riguardo.  Durante il periodo transitorio si è svolto il negoziato sulle future relazioni tra l’Unione europea ed il Regno Unito. Invero, il 25 febbraio 2020, il Consiglio ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2020/266, che ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito per un nuovo accordo di partenariato e le ha dettato le necessarie direttive. Come accade sovente nelle trattative complesse per le quali è prevista una date butoir, anche nel caso dell’accordo tra il Regno Unito e l’Unione europea la luce verde si è accesa alla undicesima ora, quando cioè il negoziato, basato sulla dichiarazione politica, che definisce il quadro delle future relazioni tra l’UE e il Regno Unito, del 17 novembre 2019, adottata dai leader dell’UE e dal primo ministro Johnson, era all’insegna del più nero pessimismo e le prospettive di un no deal si erano fatte davvero molto concrete. Il cambio di passo si è avuto dopo la decisione, presa durante il colloquio telefonico del 12 dicembre 2020 tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ed il premier britannico Boris Johnson, di prorogare le trattative, oltre l’ultima data di scadenza, fissata per il giorno successivo, cioè a meno di venti giorni dalla fine del periodo transitorio, stabilito dall’accordo di recesso per il 31 dicembre 2020, concedendo in tal modo ai negoziatori il c.d. miglio extra e andando ai tempi supplementari per sciogliere i nodi residui. Questi, ormai da tempo, si erano ridotti sostanzialmente a tre: le condizioni di parità del mercato (c.d. level playing field), quanto agli standard ed agli aiuti di Stato alle imprese, in modo che, nel medio-lungo termine, le imprese britanniche non potessero fare concorrenza sleale a quelle europee; l’accesso dei pescatori europei alle acque britanniche e la quantità di pescato e, infine, il meccanismo di soluzione delle controversie in caso di divergenze sull’interpretazione e sull’applicazione dell’accordo.  Il “regalo di Natale”, come molti commentatori hanno subito definito l’intesa, raggiunta alle 15:30 della Vigilia del Natale 2020 - da cui il titolo Hallelujah! It’s A Merry Brexmas”, utilizzato dal Daily Mail e frutto della sincrasi di Brexit con Christmas - ha quindi richiesto nove mesi di complesse trattative; essa vede come contraenti i due enti europei sovranazionali, l’UE e l’Euratom, da un lato, ed il Regno Unito, dall’altro, e non - come abitualmente accade quando si tratta di relazioni di analoga portata con gli Stati terzi - l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato terzo, dall’altra (v. infra, par. 3 e 6)... (segue)



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