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NUMERO 2 - 28/01/2009

Riflessioni sulla riforma del processo societario

A distanza di circa cinque anni dalla entrata in vigore del D.LGS. 17 gennaio 2003 n. 5 recante norme per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria ed in materia bancaria, si può tentare una prima riflessione in ordine alla “tenuta” della novella nell’impatto con la pratica applicazione, agli eventuali correttivi da introdurre (oltre a quelli già introdotti dalla Corte Costituzionale) ed all’attitudine stessa delle nuove norme del “rito societario” a conseguire l’obiettivo di una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti di cui all’art. 1 del Decreto citato.
La riflessione appare oggi particolarmente opportuna perchè suscettibile di apportare un qualche contributo, da parte degli operatori del diritto, al dibattito in corso circa le modifiche al codice di procedura civile attualmente allo studio.
In questa sede ci si limiterà necessariamente ad alcune considerazioni ed a porre alcuni spunti di riflessione, senza alcuna pretesa di completezza che postulerebbe ben altro approfondimento. 
Una prima osservazione si impone e riguarda la scelta del legislatore di non prevedere la creazione nei Tribunali di apposite Sezioni specializzate alle quali affidare la trattazione dei procedimenti sopra indicati. Deve ritenersi che proprio tale scelta abbia, di fatto, ostacolato se non vanificato il proposito dichiarato di creare quella corsia preferenziale ritenuta (dal legislatore delegante) necessaria per la definizione di procedimenti che possono avere decisivo rilievo sulla vita delle società e, per adoperare una espressione del Consiglio Superiore della Magistratura, “per l’attuazione di un rito che il legislatore della riforma del processo societario ha voluto assai celere e spedito in ragione della rilevanza degli interessi in gioco per il sistema economico nazionale”.

(segue)



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