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NUMERO 27 - 15/11/2023

Riforma costituzionale, serve il Parlamento per fare un salto di qualità

Nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 3 novembre, il Governo ha approvato il testo della riforma sulla forma di governo che era stata ampiamente preannunciata e che si attendeva da giorni. Il disegno di legge costituzionale - presentato con il titolo “Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”, poi modificato dal CdM in “Disposizioni per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica” - consta di 5 articoli, volti a modificare gli artt. 59, 88, 92 e 94 Cost. I primi due articoli intervengono su questioni che attengono in modo marginale all’oggetto originariamente indicato nel titolo: si tratta infatti della abrogazione del (solo) secondo comma dell’art. 59 dei tre che attualmente lo compongono e che prevedono la figura dei senatori di diritto e della eliminazione della possibilità per il Presidente della Repubblica di procedere allo scioglimento di un solo ramo del Parlamento. Gli articoli 3 e 4 del ddl sono quelli che si concentrano, invece, sul cuore della riforma, prevendendo l’elezione diretta del Presidente del Consiglio e l’attribuzione di una maggioranza pari al 55% complessivo dei seggi a vantaggio delle liste e dei candidati collegati al candidato eletto (modifica dell’art. 92 Cost.). Tale governo dovrà comunque avere la fiducia di entrambi i rami del Parlamento e, a questo proposito, il testo specifica poi che il Presidente del Consiglio eletto che non abbia ottenuto la fiducia per il suo governo, possa ripresentarsi una seconda volta alle Camere ed in caso di nuovo voto contrario il Presidente della Repubblica debba necessariamente procedere allo scioglimento anticipato. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio cessi dal suo incarico nel corso della legislatura, il Presidente della Repubblica potrà nominarlo nuovamente oppure nominare altro parlamentare eletto in collegamento con l’uscente, che dovrà tentare di dar vita ad un nuovo governo al quale le Camere dovranno accordare la fiducia. Nel caso in cui questo secondo governo non ottenga la fiducia o cessi per qualsiasi ragione, il Presidente della Repubblica dovrà procedere con lo scioglimento anticipato (modifica dell’art. 94 Cost.)... (segue)



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