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NUMERO 15 - 23/07/2014

Riforme costituzionali e riorganizzazione territoriale

La riorganizzazione dell’assetto territoriale in Italia sta cambiando nuovamente verso. La crisi dei sistemi regionali, esplosa nel 2012, ha impresso un netto mutamento di prospettiva al processo federalista, in atto da un ventennio e che, soltanto un anno prima, aveva pressoché portato a compimento l’attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009. Da un lato, si torna a parlare di una maggiore centralizzazione di poteri presso lo Stato (di cui si avvertono gli echi nelle disposizioni, ancora in fieri, del disegno di legge governativo sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), anche in termini diversi da quelli concernenti una semplice razionalizzazione delle competenze del titolo V della Costituzione; dall’altro, anche sull’onda del processo di abolizione delle province, le Città metropolitane tornano alla ribalta e sembrano, nelle intenzioni del legislatore, voler sostituire le regioni nel ruolo centrale che, fino ad oggi, queste hanno ricoperto nell’assetto costituzionale dei poteri territoriali. E non è forse un caso che nella normazione più recente, vigente o in divenire, la distinzione tra enti territoriali ed enti locali si vada stemperando, fino a ricomprendere entrambi in un’unica categoria nominalistica e concettuale. Il disegno è, al momento, ancora magmatico e la sua evoluzione appare incerta. Basti pensare alle impugnative proposte dalle Regioni dinanzi alla Corte costituzionale avverso la legge 56 del 2014, con le quali sono stati, tra l’altro, messi in dubbio il potere dello Stato di istituire le città metropolitane, la ragionevolezza del suo esercizio, il procedimento scelto per la loro istituzione ed individuazione (e per la soppressione delle province delle quali le città metropolitane prendono il posto), nonché le procedure di aggregazione e articolazione territoriali al loro interno; ovvero all’evoluzione del dibattito parlamentare sul disegno di legge di riforma della costituzione, per quanto riguarda il titolo V. Il possibile accoglimento delle prime e la integrale abolizione delle province, che l’approvazione del secondo determinerebbe, metterebbero in discussione l’intero impianto della legge 56, la cui natura provvisoria, in attesa dell’approvazione della riforma costituzionale, è del resto, espressamente affermata (articolo 1, commi 5 e 51). E anche il ruolo delle Regioni si va ridefinendo di giorno in giorno, nel corso della discussione della riforma costituzionale. Lo stato di perdurante evoluzione del quadro normativo induce, più che ad analizzarne la consistenza e il contenuto, a sottoporre al dibattito in corso alcune riflessioni circa i possibili approdi del processo di riorganizzazione territoriale... (segue)



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