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NUMERO 17 - 12/09/2018

Sovranismi, globalizzazione e diritto amministrativo: sull'utilità di un approccio dialogante e a più dimensioni

Un’ondata di c.d. nazionalismo (intendendo per tale il movimento che guarda alla Nazione quale proprio referente essenziale) e/o di sovranismo (termine che allude alla sovranità: non necessariamente ciò implica l’esaltazione del potere dello Stato, come mostra la vicenda catalana) sta attraversando l’Europa. Il sovranismo, in particolare, mira ad accorciare la distanza tra cittadini e decisori, riducendo le intermediazioni che ostacolano il canale diretto tra popolo e potere, anche e soprattutto nelle fasi del riconoscimento e della revoca del mandato politico. Questa tendenza è nata anche come conseguenza delle gravi crisi che hanno colpito le economie, gli Stati e l’Europa negli ultimi anni: essa non può non avere conseguenza sul piano giuridico, arginando (o filtrando in modo più intenso) le interferenze che il materiale sovranazionale (o, comunque, non diretta espressione della sovranità) può avere nel nostro ordinamento. Il giurista deve prendere posizione di fronte a questo fenomeno. E’ presumibile che la “svolta” sovranista sposterà maggiormente il baricentro sul diritto nazionale (statale o di altri attori istituzionali), e ciò potrebbe inaugurare una fase – prima politica, poi giuridica ­– che si pone in controtendenza rispetto alla c.d. denazionalizzazione del diritto. Vicende quali la Brexit, la risposta alle crisi finanziarie, le strategie legate allo slogan “American first”, oppure ancora la questione catalana, le reazioni domestiche al terrorismo, la gestione, spesso venata da egoismo da parte degli Stati, del problema dei flussi migratori (per non parlare delle crisi siriana e ucraina), su piani e con intensità diverse, riducono il compasso dell’area di materiale giuridico ultrastatale direttamente incidente sugli ordinamenti nazionali. La sovranità è destinata a profilarsi come una più robusta e densa (rispetto al passato) cornice di contenimento in grado di selezionare le possibilità di mutamento, anche e soprattutto quelle indotte da scelte e da regole ultrastatali. Con riferimento a una quota importante di regolazione ultrastatale, poi, presumibilmente riprenderà vigore la discussione sulla teoria dei “controlimiti” (frontiera invalicabile nel processo d’integrazione del nostro ordinamento in quello dell’Unione europea). Venendo al diritto amministrativo, esso tradizionalmente ha dovuto accettare alcune “aperture”, gestendo o subendo la ricaduta sul territorio nazionale delle regolazioni ultrastatali che impattano sui poteri pubblici. Ciò ha prodotto anche salutari benefici (si pensi all’iniezione di maggiore concorrenza nel nostro sistema e alle conquiste in termini di più intensa tutela in numerosi settori, quali la protezione dell’ambiente) ed è avvenuto senza determinare lo snaturamento delle peculiarità di fondo del diritto amministrativo, come dimostra la perdurante vitalità delle sue coordinate essenziali. In ogni caso, assumendo il punto di vista interno al nostro ordinamento, solo una parte del materiale ultrastatale risulta applicato direttamente dalle nostre amministrazioni. Basti al riguardo un esempio relativo a un settore in cui molto importanti sono i regolatori globali; con riferimento ai contratti delle amministrazioni nazionali, l’apertura alle fonti internazionali avviene pur sempre nell’ambito di un orizzonte caratterizzato dalla presenza dell’art. 4 del codice (d.lgs. 50/2016), norma che impone di filtrare quel diritto e, cioè, di controllare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. A tacere del riconoscimento di sacche legate al particolarismo (che trova espressione nel principio di sussidiarietà e nel principio autonomistico: artt. 118 e 5, Cost.), d’altro canto, molte norme sono di provenienza europea e, dunque, “atterrano” inglobandosi nel nostro ordinamento. Svariate fonti ultrastatali, poi, pongono eccezioni o limiti al proprio campo di applicazione (per restare al diritto europeo, ai suoi fini è indifferente la natura privata o pubblica del regime di proprietà delle imprese) o barriere rigide e talora rilevantissime, come, ancora una volta, accade nel settore dei contratti (dove il diritto ultranazionale pattizio conosce soglie ed eccezioni). Né, pur in un contesto in cui rilevano regole globali, può tacersi l’importanza dell’intervento degli Stati sovrani (si pensi al tema del cyberdiritto e alla capacità di alcune potenze – Cina o Usa – di dettare gli standard tecnici). Se tutto ciò è vero, va però aggiunto che sarebbe un grave errore negare le (o distogliere l’attenzione dalle) aperture dell’ordinamento (pur se parziali e circoscritte e, appunto, secondo logiche pendolari, destinate in alcuni momenti a comprimersi) ai materiali giuridici derivanti dal diritto ultranazionale… (segue)



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