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NUMERO 5 - 05/03/2008

Sui poteri del Governo dimissionario e delle Camere in regime di prorogatio

Giulio M. Salerno
Per la prima volta nella storia delle istituzioni repubblicane lo scioglimento anticipato delle Camere è stato determinato da un’insanabile crisi di governo determinatasi a seguito del voto contrario espresso da un’assemblea parlamentare nei confronti di un governo propriamente “politico”, cioè non meramente elettorale, al quale, come è noto, è rimasto il compito di continuare a provvedere all’ordinaria amministrazione sino alla costituzione dell’esecutivo che chiederà la fiducia alle nuove Camere.

Diversamente, negli altri casi di scioglimento anticipato determinati o comunque sanzionati dal voto parlamentare contrario al governo – ossia nel 1972, nel 1979 e nel 1987 - i governi esistenti al momento delle consultazioni popolari erano stati costituiti nei fatti proprio per portare il Paese alle elezioni anticipate (trattasi, rispettivamente, del I e del V governo Andreotti, e del VI governo Fanfani); per tale ragione, non ricevettero neppure la fiducia iniziale, ed anzi talora essi stessi dimostrarono - più o meno apertamente – l’intenzione di non volerla. Ne consegue, allora, che la posizione del governo dimissionario attualmente rimasto in carica per il cd. “disbrigo degli affari correnti”, non soltanto, come è ovvio, assume un profilo diverso da quello dei governi che – non colpiti da alcuna forma di voto contrario delle Camere – sono rimasti in carica durante le campagne elettorali svoltesi in assenza di crisi di governo (come è avvenuto nel 1953, nel 1958, nel 1963, nel 1968, nel 1976, nel 1983, nel 1992, nel 1994, nel 1996, nel 2001, ed infine nel 2006) sino alla rinnovazione delle Camere ed alla successiva costituzione dei nuovi esecutivi, ma riveste anche connotati non del tutto assimilabili a quelli dei predetti esecutivi “originariamente sfiduciati”, quelli cioè che, seppure secondo formule politiche di volta in volta diverse, si trovarono ad agire esclusivamente per assicurare la necessaria continuità dell’azione di governo nella successione delle legislature.

Più precisamente, occorre domandarsi se la peculiarità della presente situazione influisca sulle sfere dei poteri costituzionalmente spettanti rispettivamente al governo ed alle Camere, ambiti funzionali che, come noto, vengono circoscritti allorché si verifichino per un verso la cessazione – in questo caso, anche per espressa volontà parlamentare - del rapporto fiduciario costituzionalmente richiesto per il normale funzionamento della nostra forma di governo dall’art. 94, comma 1, Cost., e, per altro verso, il regime della prorogatio delineato dall’art. 61, comma 2, Cost. nei confronti delle Camere il cui mandato sia venuto a cessare (anticipatamente, nel caso di specie, rispetto all’ordinario termine quinquennale)...



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