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NUMERO 5 - 08/03/2017

Sulla intrinseca 'politicità' delle decisioni 'giudiziarie' dei tribunali costituzionali contemporanei

Come si accennerà più avanti, la parziale autogestione delle “norme processuali”, direttamente da parte della Corte, è già un indice significativo del tasso di politicità delle sue decisioni. In questa prospettiva, è impossibile ignorare – nel momento in cui scriviamo – la recentissima sent. n. 35/2017. Se la sent. cost. n. 1/2014 sul c.d. porcellum poteva essere considerata eccezionale, quindi una specie di “rondine che non fa primavera”, dopo la sent. cost. n. 35/2017 sul c.d. italicum, non possono esservi più dubbi sul fatto che – in materia di elezioni politiche nazionali – sia saltato il dogma dell’“incidentalità” e sia stato di fatto introdotto una sorta di ricorso di costituzionalità diretto, sia pure formalmente filtrato dal tradizionale accertamento svolto da un giudice a quo (su impossibilità di un’interpretazione adeguatrice, rilevanza e non manifesta infondatezza).Il fatto che questo ampio, nuovo campo di azione della Corte riguardi solo le leggi elettorali relative alle elezioni politiche nazionali – e non anche le disposizioni elettorali riguardanti gli Enti locali, le Regioni e il Parlamento europeo (tutti contesti per i quali fortunatamente sono previsti altri rimedi per la lesione dei diritti del cittadino) – in nulla riduce la portata, straordinaria, della cosa. La Corte, in tal modo, ha acquisito – n.b.: ex se – una “nuova” attribuzione, senza che ciò le venisse espressamente riconosciuto dalla Costituzione o dal legislatore (costituzionale e ordinario). Si tratta di un precedente, per ora limitato alle elezioni politiche nazionali, che non preclude un’ulteriore espansione, sempre in via giurisprudenziale, delle competenze della Corte in campi che al momento potrebbero essere considerati, per un verso o per l’altro, “zone franche” dal sindacato incidentale costituzionale. Nel merito, mi limito a dire che gli argomenti addotti dalla Corte per cui il ballottaggio previsto dalla l. n. 52/2015 avrebbe intrinsecamente un effetto distorsivo – risultando la seconda elezione non nuova ma in continuità con la prima, non essendo previsti “apparentamenti” fra partiti, mancando una soglia al primo turno per passare al secondo e, soprattutto, riducendosi la scelta degli elettori ai due partiti più votati al primo turno – sono giusti, ma non del tutto convincenti. In realtà, contrariamente a quanto dice la Corte: a) fra primo e secondo turno c’è un evidente discontinuità che rimescola trasversalmente i giochi elettorali e b) a ben vedere, il ballottaggio costituisce un’opportunità in più, ossia una seconde chance, per gli elettori. Sono, entrambi, fattori che non andrebbero sottovalutati. Ad ogni modo, a mio parere, la Corte non affronta il vero problema, che non si manifesta nel momento del ballottaggio, ma ogni qual volta semplicemente si prevede un “premio di maggioranza”, il quale ha sempre un effetto, come si dice, strutturalmente – quindi legittimamente – dis-proporzionale. Per ridurre quest’effetto si può porre un quorum di “votanti” da raggiungere, che deve essere ragionevole, ma resta comunque intatto il problema del numero degli “aventi diritto”. La Corte giustamente ammette la ragionevolezza del previsto quorum minimo del 40 % dei “votanti” al primo turno, ma incomprensibilmente ignora il problema del numero minimo degli “aventi diritto”, anche al secondo turno (dove il quorum sale, di necessità, al 50 %). Rilevavo di recente: «Si potrebbe opportunamente prevedere che l’assegnazione del premio di maggioranza avvenga solo se ha votato un certo numero minimo di aventi diritto (o, cosa abbastanza simile, che un partito possa ottenere il premio solo se ha ricevuto il consenso di una determinata percentuale calcolata sugli aventi diritto e non semplicemente sui voti validamente espressi)». Il problema dell’astensione elettorale si pone, infatti, sempre, ossia ogni qualvolta si è chiamati a votare e non solo al primo o al secondo turno. Naturalmente, a differenza del voto deliberativo, nel caso del voto elettivo popolare non pare immaginabile la fissazione di un quorum minimo di votanti, rispetto agli aventi diritto, affinché l’elezione sia considerata valida. Ma è del tutto ragionevole, invece, che si preveda il raggiungimento di un numero minimo di votanti sugli aventi diritto affinché si possa assegnare un “premio di maggioranza” (nel caso di specie: 54 % dei seggi), anche nella sua versione più soft, per usare le parole della Corte, di semplice “premio di governabilità” (pacchetto di seggi che rende più agevole governare a chi già possiede la maggioranza assoluta). Insomma – almeno a mio avviso – il premio di maggioranza, se non vuole avere effetti irragionevolmente distorsivi, dovrebbe essere assegnato non solo se vota il 40 % di elettori a favore di un partito, ma anche – condizione aggiuntiva – solo se ha votato una percentuale minima di elettori. E tale requisito prescinde, mi sembra, dal fatto che si sia al primo o al secondo turno (dove il quorum, di necessità, sale al 50 %, sempre che il ballottaggio sia ristretto alle due forze con il migliore rendimento al primo turno). Ma la Corte sfugge proprio su quest’aspetto, che invece è decisivo per la democraticità dell’elezione: l’assegnazione del premio di maggioranza in rapporto a un numero minimo di aventi diritto al voto. In conclusione, basterebbe la problematica sent. cost. n. 35 del 2017 per comprendere la forza potenziale delle decisioni della Corte, di chiarissima rilevanza politica. Ma sulla sentenza ricordata, già commentata dalla dottrina, deliberatamente non aggiungo qui altre considerazioni, esulando il tema dall’argomento specifico del presente lavoro... (segue)



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