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NUMERO 30 - 18/12/2024

Il ruolo della Corte costituzionale nella difesa del principio di uguaglianza e degli obblighi europei ex art. 117, primo comma, Cost.

Do qui per conosciuta la vicenda che prende avvio con l’obiter contenuto nella sentenza n. 269 del 2017, e che la nostra Corte costituzionale ha progressivamente arricchito con affinamenti giurisprudenziali successivi. E, per questo, rinuncio a prolissi intenti ricostruttivi. La sentenza n. 181 del 2024, che segue la ugualmente rilevante n. 15 del 2024, ci offre ora un capitolo nuovo sul quale riflettere pacatamente, senza diffidenze timorose di ritorni al passato pre-Granital, ma anche senza infingimenti rispetto ai (necessari) aggiornamenti che il contesto attuale impone. Partiamo, allora, sia pur in estrema sintesi, da alcuni evidenti dati di contesto. Come non ha mancato di ricordare in varie occasioni Augusto Barbera (il cui scritto La Carta dei diritti: per un dialogo tra la Corte italiana e la Corte di Giustizia, comparso nel 2017 sulla Rivista AIC, è all’origine della vicenda giurisprudenziale qui in questione), la non applicazione della disposizione interna, al cospetto di una norma europea, ha senso reale solo se tra le due disposizioni vi sia genuina e frontale collisione, sicché si possa ritenere (lo sottolinea Gino Scaccia, Sindacato accentrato di costituzionalità e diretta applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel sistema integrato di tutela, Torino 2022, p. 161) che quella europea sia capace di impadronirsi interamente della fattispecie, somministrando per essa una regola dettagliata e precisa, tanto da prendere il posto della corrispondente e concorrente regola nazionale. Questo è un ragionamento che conduce, in particolare, a ritenere assai opinabile che i diritti fondamentali, nei termini generalissimi e di principio in cui sono fraseggiati nella Carta europea, possano essere dotati di quel genere di diretta efficacia che, secondo lo schema Simmenthal-Granital, dovrebbe determinare l’inammissibilità, per irrilevanza, di questioni di costituzionalità su norme interne delle quali si possa predicare il contrasto con la Carta. Ma il ragionamento ha un’inevitabile forza espansiva: allo scopo che qui interessa – stabilire se un’eventuale questione di legittimità costituzionale sia irrilevante, perché il giudice comune può procedere autonomamente alla disapplicazione, secondo il classico schema – non può essere decisivo il tipo di fonte europea, conta invece il suo contenuto. La sentenza n. 181 del 2024 lo dice esplicitamente... (segue)



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