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NUMERO 20 - 03/11/2010

Tutela della concorrenza e Regioni nel nuovo assetto istituzionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione

La costituzionalizzazione, nell'art. 117, comma 2, del riferimento alla tutela della concorrenza, ha apparentemente colmato una lacuna, nel contempo aprendo un grave - e tuttora - irrisolto conflitto. La lacuna colmata e’ quella della mancanza nel testo originario della Costituzione di qualsiasi riferimento alla concorrenza. Anzi, il combinato dell'art. 41 e dell'art. 43 legittimava una interpretazione della Costituzione come orientata ad affrontare il tema della carenza di concorrenza con altri strumenti (le nazionalizzazioni e statalizzazioni evocate dall'art. 43 quale strumento per rispondere a situazioni di monopolio). Ben si puo’ ritenere infatti che, dopo l'ingresso dell'Italia nella Comunita’ europea, le letture stataliste dell'art. 41 non fossero piu’ possibili, essendosi ormai definitivamente imposto quel filone interpretativo che collegava alla liberta’ dell'iniziativa economica, prevista dal comma 1, anche la necessaria tutela della concorrenza, quale corollario di un piena ed effettiva libertà economica.
In compenso, o per contrappeso, la previsione della tutela della concorrenza tra le materie di competenza statale, nel vuoto e nella genericità di altre previsioni competenziali, ha aperto un conflitto forte tra Stato e Regioni, che ne' le prassi, ne' la giurisprudenza della Corte costituzionale sono riuscite a colmare. Tanto che proprio questo appare oggi uno dei più gravi settori di conflitto politico-istituzionale tra le amministrazioni decentrate e le Autorità centrali. Non e' allora un caso che l'Autorità, nell'ultima relazione annuale, ha drasticamente affermato che... (segue)



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