editoriale di Filippo Patroni Griffi
Tutela nazionale e tutela ultranazionale delle situazioni soggettive nei confronti dei pubblici poteri
Il sistema delle tutele nei confronti della pubblica amministrazione costituisce il livello di responsabilità dei poteri pubblici che l’ordinamento è disposto a riconoscere nei confronti dei cittadini; responsabilità dei pubblici poteri e sindacato giudiziario sui loro atti sono due delle caratteristiche che qualificano, in un ordinamento, l’individuo come cittadino anzi che come suddito. I principali studi di diritto amministrativo in materia di garanzie costituzionali e, più esattamente, di tutela dei singoli nei rapporti con le pubbliche amministrazioni hanno rilevato, nel corso del tempo, due interessanti tendenze, entrambe volte a contribuire all’evoluzione del sistema delle tutele nei confronti dei pubblici poteri e a delinearne gli assetti attuali. Una prende le mosse dall’originaria affermazione della giurisdizione amministrativa nell’ordinamento italiano per svilupparsi lungo un itinerario “domestico”, di stampo “pretorio”, che ha fortemente caratterizzato e influenzato la legislazione del diritto amministrativo italiano, fino al recente codice del processo amministrativo.; l’altra, maggiormente orientata al rapporto tra dimensione nazionale e dimensione europea, riguarda l’attuale tutela e lo sviluppo delle garanzie del cittadino nel rapporto con la pubblica amministrazione in un’ottica di tutela integrata multilivello, che riposa sul dialogo tra ordinamenti e tra Corti. In particolare: la prima tendenza risale all’istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato, costituita al fine di colmare un vuoto di tutela cui aveva, paradossalmente ma non tanto, dato luogo l’abolizione del contenzioso amministrativo in favore della giurisdizione unica: mancanza di tutela per le situazioni diverse dal diritto soggettivo (le quali spesso erano diritti soggettivi “degradati” dall’esercizio del potere pubblico) e mancanza di un rimedio per obbligare la pubblica amministrazione ad adeguarsi al giudicato del giudice ordinario. Si istituisce quindi la giurisdizione amministrativa per tutelare gli interessi legittimi (quindi per ampliare le situazioni tutelabili) e nasce il giudizio di ottemperanza (per obbligare la pubblica amministrazione ad eseguire i giudicati ordinari, e quindi per ampliare gli spazi di tutela in punto di effettività)... (segue)
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