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NUMERO 6 - 23/03/2016

Una sentenza 'preventiva' sulle prossime richieste di intese da parte di confessioni religiose?

  La sentenza n. 52 risolve in via definitiva e a favore del Governo una vicenda iniziata nel lontano 2003 e che ha visto contrapporsi dinanzi a livelli di giurisdizione differenti lo UAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) al Governo stesso in merito alla questione se la richiesta di avviare le trattative per l’intesa ex art. 8, comma terzo Cost., costituisca o meno una “pretesa” e se il mancato soddisfacimento di essa sia giustiziabile o meno. La vicenda si è snodata nel tempo attraverso diversi passaggi che, anche se sinteticamente, occorre rammentare, allo scopo di comprendere al meglio l’intera vicenda. L’UAAR, associazione non riconosciuta (circostanza da tenere ben a mente), aveva proposto ricorso avanti al TAR del Lazio chiedendo l’annullamento della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2003, la quale, recependo il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, decideva di non avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la professione di ateismo non potesse essere assimilata ad una confessione religiosa, intesa quale “un fatto di fede rivolto al divino e vissuto in comune tra più persone, che lo rendono manifesto alla società tramite una particolare struttura istituzionale” (Nota Presidenza del Consiglio 5 dicembre 2003). Con sentenza 31 dicembre 2008, n. 12539, il TAR Lazio, sezione prima, dichiarava inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione, il ricorso proposto dall’UAAR avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri, ritenendo che la determinazione impugnata avesse natura di atto politico che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non risulta, appunto, impugnabile. Il Consiglio di Stato, sezione quarta, sulla base dell’appello proposto dall’UAR ribaltava la sentenza del giudice amministrativo di prima istanza. Con sent. n. 6083 del 2011, infatti, affermava la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che l’atto di avvio o mancato avvio delle trattative non sia atto politico, bensì atto di valutazione tecnica con cui l’Amministrazione debba motivare la ponderazione degli interessi in gioco: quello dell’associazione ad addivenire all’intesa, con l’interesse pubblico alla selezione dei soggetti con cui avviare le trattative. Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, la valutazione governativa della riconduzione dell’associazione alla categoria delle “confessioni religiose” deve essere sindacabile. In ogni caso, e quanto meno, l’avvio delle trattative sarebbe obbligatorio, qualora si pervenisse alla conclusione secondo cui l’associazione richiedente sia come confessione religiosa, salva ovviamente restando la facoltà del Governo di non stipulare l’intesa all’esito delle trattative, ovvero la facoltà del Parlamento di non tradurre in legge l’intesa medesima. Contro la sentenza del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva ricorso ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, della Costituzione, alle sezioni unite della Corte di cassazione, sostenendo che il rifiuto di avviare le trattative per la conclusione dell’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost. debba qualificarsi “atto politico” insindacabile. Le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sent. 16305 del 2013  respingevano il ricorso, affermando che l’accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell’istante come confessione religiosa costituisca esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, come tale sindacabile in sede giurisdizionale. Ciò in quanto, a detta della Cassazione il terzo comma dell’art. 8 sarebbe strumentale al primo comma della stessa norma e, dunque, alla realizzazione dell’ eguaglianza tra confessioni religiose. Successivamente a tale pronuncia, il TAR Lazio, sezione prima, con sentenza 3 luglio 2014, n. 7068, respingeva nel merito il ricorso dell’UAAR, affermando la correttezza del comportamento governativo di diniego della trattativa sulla base della considerazione secondo cui l’associazione richiedente non rientrerebbe, secondo peraltro l’auto-qualificazione contenuta nel proprio statuto, nella categoria delle confessioni “religiose”. Nonostante tale pronuncia  il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti della Corte di cassazione insistendo sulla tesi dell’insindacabilità del rifiuto in quanto atto politico... (segue)



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