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NUMERO 8 - 24/03/2021

La vaccinazione volontaria anti Covid nel rapporto di lavoro

Le conseguenze che “il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” (art. 1, co. 457 ss., L 30 dicembre 2020, n. 178) produce nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato sono al centro di una vivace discussione che si è sviluppata non solo tra i giuslavoristi. Per affrontare il tema occorre porre alcune premesse, condensando in esse i presupposti dai quali muovere. Il primo (e più importante) presupposto riguarda l’efficacia del vaccino con riferimento sia alla protezione dal contagio sia alla trasmissione dell’infezione da parte di chi si è vaccinato, perché se tale efficacia fosse messa in discussione - o, addirittura, negata - sarebbe del tutto evidente che la vaccinazione (e l’eventuale rifiuto del lavoratore a sottoporsi ad essa) diventerebbero irrilevanti nel rapporto di lavoro. Per quanto riguarda questo aspetto si deve prendere atto - senza indulgere nelle inclinazioni personali di scetticismo, ma neppure di certezze fideistiche - delle conoscenze scientifiche, anzi meglio e più precisamente delle posizioni ufficiali espresse delle Agenzie (EMA ed AIFA) a cui è affidata la farmacovigilanza, cioè “l’insieme delle attività che contribuiscono alla tutela della salute pubblica. Esse infatti sono finalizzate all’identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all’uso dei medicinali, per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione”. Nel sito dell’AIFA si afferma quanto all’efficacia del vaccino (Moderna) che esso impedisce nel 94,1% dei casi di contrarre la malattia e si ritiene “plausibile” che chi si vaccina non contagi altre persone, anche se la definitiva dimostrazione di ciò richiede il tempo necessario ad acquisire i dati completi. Queste indicazioni consentono, evocando la regola del più probabile che non, di esaminare gli effetti della vaccinazione nell’ambito del rapporto di lavoro muovendo dal presupposto che essa previene il contagio e con ogni probabilità impedisce la trasmissione del virus. Ciò significa, rimanendo sempre alla ricognizione dei dati di fatto, che il vaccino è idoneo a contenere la diffusione dell’infezione nei luoghi di lavoro nei confronti del personale dipendente, ma anche dei soggetti esterni (pazienti, utenti, clienti, ecc.) con i quali, eventualmente, i lavoratori possono entrare in contatto nello svolgimento delle loro attività… (segue)



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