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NUMERO 24 - 17/12/2008

 L’attuazione del prelievo in chiave federale

Il dibattito pubblico sul modello di federalismo si è concentrato su alcuni aspetti, seppur essenziali: chi fa cosa, quante le risorse necessarie per coprire a costi efficienti i compiti attribuiti e quali le fonti di finanziamento.
Minor rilievo ha avuto l’aspetto relativo all’attuazione del prelievo fiscale.
Eppure, uno sguardo alle vicende del sistema fiscale italiano mostra come storicamente la mancanza delle fasi di approntamento gestionale ed operativo delle riforme abbia causato non pochi scompensi nei risultati sostanziali di controllo e nei rapporti di semplificazione con i contribuenti. Bisogna, quindi, fare i conti con le modalità di gestione. In assenza di strutture capaci di assecondare l’applicazione dell’autonomia tributaria, il rischio concreto è di commentare tra qualche anno il fallimento del processo di federalismo fiscale in corso.
Una realistica proposta di governance del prelievo deve partire da un’analisi dell’attuale quadro degli assetti gestionali delle Regioni e degli Enti locali, per poi verificarne le compatibilità, anche economiche, con il nuovo sistema tributario ipotizzato.
 La fase attuale di applicazione dei tributi vede le Regioni utilizzare le strutture statali per voci di primario rilievo, come IRAP, compartecipazione all’IVA e addizionale IRPEF.
Ciò è ampiamente giustificato dalle caratteristiche di tali tributi e dai poteri spettanti alle stesse Regioni.
La duplicazione di apparati è costosa ed inefficiente, tanto più in un caso come quello dell’IRAP, in cui le regole che presiedono alla determinazione della base imponibile coincidono sotto molti profili con quelle che gli uffici preposti all’attuazione dei tributi erariali sono già da tempo abituati ad applicare. E’ vero che dal 2008 il legame della base imponibile Irap con le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi è rimasto solo per le imprese individuali e per le società di persone, mentre per le società di capitali il valore della produzione netta viene fatto dipendere in modo diretto dal conto economico (art. 1, commi 50 e 51, della legge n. 244/07). Ma si tratta sempre di tassazione in base a regole civilistiche e contabili ed il bilancio civilistico è pur sempre la situazione base dalla quale gli uffici finanziari partono per determinare l’imponibile delle società di capitali.
Anche la previsione (cfr. art. 1, comma 43, della legge n. 244/07) dell’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dell’Irap con legge regionale, non contrasta con la posizione di centralità dell’Agenzia delle Entrate nella gestione del tributo. Il futuro regolamento regionale tipo per la disciplina della liquidazione, accertamento e riscossione dell’Irap dovrà, infatti, prevedere, per vincolo legislativo, l’affidamento delle funzioni all’Agenzia delle Entrate ( cfr. art. 1, comma 44, legge n. 144/07 cit.). 

(segue)



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