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NUMERO 4 - 24/02/2010

 Riflessioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla portata dell'art.41 della legge 23 luglio 2009, n. 99

L'art. 41 della L. 23 luglio 2009 n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", si inserisce perfettamente in quella costante tendenza del Legislatore a devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attribuendo la competenza al T.A.R. del Lazio, tutta una serie di controversie in cui la individuazione della “materia" appare ampia e generica.
Benché tale intervento abbia tentato di ovviare a quei vuoti normativi che hanno caratterizzato le precedenti disposizioni in materia di giustizia sportiva (art. 3 D.L. 19 agosto 2003 n. 220) e di emergenza rifiuti (art. 3 comma 2bis D.L. 30 novembre 2005 n. 245), non pochi dubbi e perplessità ha suscitato la non chiara formulazione dell'art. 41 L. n. 99 del 2009 sugli effetti e sulle conseguenze dalla stessa derivanti.
L'individuazione di un nuovo blocco di materie di giurisdizione esclusiva, la competenza del T.A.R. Lazio, l'applicazione dell'art. 41 anche ai "processi in corso" e le modalità prescritte per la riassunzione, presentano incertezze interpretative e profili di dubbia costituzionalità; circostanze che rischiano di compromettere seriamente i principi cardine del nostro ordinamento quali l'effettività della tutela, la certezza del diritto oltre che il diritto di difesa.
1.- La norma così recita:
1.  Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti...
(segue)



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