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NUMERO 4 - 24/02/2010

 Il sistema di elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio nella legislazione delle Regioni a Statuto ordinario

A seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, l’art. 122, comma 1, della Costituzione stabilisce, com’è noto, che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Anteriormente alla predetta riforma, la disciplina del sistema di elezione regionale era riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, il quale è intervenuto con due fondamentali leggi: la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario – c.d. “Tatarellum”).
Tale normativa è stata transitoriamente costituzionalizzata dal legislatore costituzionale che, all’art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, ha disposto che fino all’adozione dei nuovi Statuti (ovvero di una delibera statutaria stralcio che disciplini la forma di governo – Corte cost. sent. n. 304 del 2002 -) e delle nuove leggi elettorali, “l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali”.
L’art. 5 non si è limitato però a costituzionalizzare il c.d. “Tatarellum” ma vi ha anche apportato significative e innovative modifiche al fine di rendere immediatamente operativa la previsione costituzionale dell'elezione diretta del Presidente della Giunta. In particolare, ha previsto che i capilista delle liste regionali siano i candidati alla Presidenza e che colui che ottiene il maggior numero di consensi sia proclamato direttamente Presidente della Giunta. Inoltre, attraverso un apposito meccanismo, è stato garantito un seggio sicuro anche al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto (vedi par. 6)...
(segue)
 
 
 



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