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NUMERO 20 - 03/11/2010

 La rinnovata battaglia dei giudici comuni a favore della diretta applicabilità della Cedu

Le due pronunce in commento evidenziano il “rinnovato tentativo” da parte dei giudici comuni di garantire alle norme della CEDU, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quella idoneità autoapplicativa sostanzialmente negata dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in seguito alle ormai “storiche” sentenze nn. 348 e 349 del 2007. Invero, come si avrà modo di approfondire nel successivo paragrafo della presente trattazione, si ritiene di poter parlare di “rinnovata tendenza” in quanto già prima dei suddetti arresti del giudice costituzionale, la magistratura di merito aveva ritenuto legittimo applicare direttamente la norma di matrice convenzionale al posto di quella interna ritenuta con essa incompatibile. Le affermazioni dei giudici comuni, che ci si appresta sinteticamente ad analizzare, non risultano quindi né nuove né particolarmente coraggiose rispetto alla tematica della diretta applicabilità. Ciò che risulta invece senza dubbio innovativo, se non addirittura “ardito”, è l’individuazione della fonte in grado di legittimare tale operazione.
In entrambe le sentenze si sposa infatti la tesi per cui le norme CEDU vengono a beneficiare del medesimo statuto di garanzia delle norme comunitarie: non più, pertanto, norme internazionali idonee a fungere da parametro interposto nel giudizio di costituzionalità per il tramite dell’art. 117, comma 1 della Costituzione, bensì norme “comunitarizzate” grazie alle nuove prescrizioni contenute nel Trattato di Lisbona... (segue)



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