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NUMERO 3 - 09/02/2011

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 28/2011, sull'ammissibilità del quesito referendario avente ad oggetto l'abrogazione di molteplici norme del dl 112/2008, della legge 99/2009, d.lgs. 104/2010, d.lgs 31/2010 in tema di nucleare

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", limitatamente alle seguenti parti:
art. 7, comma 1, lettera d: "d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;";
nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", limitatamente alle seguenti parti:
art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";
art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.";
art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";
art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";
 
 
art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per";
art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella "per" che segue le parole "dei rifiuti radioattivi o";
art. 25, comma 2, lettera i): "i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;";
art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "gli oneri relativi ai";
art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere";
art. 25, comma 2, lettera n): "n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;";
art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole "per le popolazioni";
art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";
art. 25, comma 2, lettera q): "q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.";
art. 25, comma 3: "Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.";
art. 25, comma 4: "4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».";
art. 26;
art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,";
art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia";
art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "costruzione, l'esercizio e la";
art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: "nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e";
art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,";
art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,";
 
 
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni";
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "da parte dei medesimi soggetti";
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "di cui alle autorizzazioni";
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: "medesime";
art. 29, comma 5, lettera h): "h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;";
art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: "all'esercizio o";
art. 133, comma1, lett. o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole "ivi comprese quelle inerenti l'energia di fonte nucleare";
nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", limitatamente alle seguenti parti:
il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";
il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "e campagne informative al pubblico";
art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";
art. 1, comma 1, lettera a): "a)   le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;";
art. 1, comma 1, lettera b): "b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;";
art. 1, comma 1, lettera c): "c)   le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;";
art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e future";
art. 1, comma 1, lettera g): "g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";";
art. 1, comma 1, lettera h): "h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.";
 
 
art. 2, comma 1, lettera b): "b)   "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari;";
art. 2, comma 1, lettera c): "c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;";
art. 2, comma 1, lettera e): "e)   "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo  e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;";
art. 2, comma 1, lettera f): "f) "operatore" è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;";
art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: "dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti";
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare";
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,";
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,";
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione";
art. 3, comma 2: "2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";
art. 3, comma 1, lettera a): "a) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;";
art. 3, comma 3, lettera b): "b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;";
art. 3, comma 3, lettera c): "c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;";
art. 3, comma 3, lettera d): "d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;";
 
art. 3, comma 3, lettera e): "e)   il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;";
art. 3, comma 3, lettera f): "f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;";
art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: "impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli";
art. 3, comma 3, lettera h): "h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;";
art. 3, comma 3, lettera i): "i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;";
art. 3, comma 3, lettera l): "l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.";
l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli artt. da 4 a 24;
art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione";
art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed";
art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: ", calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo";
art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";
art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: "e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 9";
art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: ", comma 2";
art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: "Si applica quanto previsto dall'art. 12.";
art. 29;
art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: "riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti";
art. 30, comma 2: "2.   Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'art. 23 comma 4.";
 
 
art. 30, comma 3: "3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.";
l'intero Titolo IV, rubricato "Campagna di informazione", contenente gli artt. 31 e 32;
art. 33;
art. 34;
art. 35, comma 1: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.".
 
Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme.
 
(ammissibile)



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