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NUMERO 11 - 01/06/2011

 Sulla delegificazione in Campania di alcune norme riguardanti il procedimento di formazione dei piani territoriali urbanistici

La legge campana n. 16 del 2004 ha disciplinato, tra l'altro, i procedimenti di pianificazione in ambito regionale. Pur presentando, come è stato evidenziato da più parti, non poche aporie, essa, in ogni caso, costituisce un organico intervento in argomento.
Può facilmente intuirsi che la legge interessa la materia del "governo del territorio", che, come noto, rientra nell'ambito della legislazione concorrente, ai sensi del novellato art. 117, c. 3, della Costituzione. In tale materia, secondo l'avviso della Corte costituzionale, è stata assorbita, ancorché non interamente, l'"urbanistica", contemplata nell'originario art. 117, c. 1. L'intervento del legislatore campano è apparso tanto più apprezzabile in considerazione del fatto che a livello statale, ancora oggi, non è stata elaborata una normativa di principio al riguardo, con la conseguenza che i legislatori regionali – e, più ampiamente, gli operatori – sono costretti a ricavare, in via interpretativa, i principi fondamentali dalle norme statali vigenti in materia, secondo quanto stabilito dall'art. 9, L. n. 62 del 1953, poi ripreso dall'art. 1, c. 3, L. n. 131 del 2003. Norme queste che hanno delineato un modello di relazioni tra legislatori la cui validità, pur in presenza del mutato quadro costituzionale, è stata ribadita a più riprese dalla Corte costituzionale...    (segue)

 



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