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NUMERO 15 - 27/07/2011

 La «mediazione civile» e la Costituzione (Riflessioni a margine dell'ordinanza TAR Lazio, Sezione Roma, n. 3202 del 2011)

Inserita in un provvedimento legislativo caratterizzato dalla rilevante eterogeneità dei suoi contenuti, la delega alla introduzione nel nostro ordinamento di forme di mediazione e di conciliazione in materia civile e commerciale trovava collocazione (nel capo quarto dedicato alla «giustizia») accanto ad una vasta e, per molti versi, disorganica serie di previsioni che andavano dal riassetto dell’intera disciplina del processo amministrativo, a modifiche della disciplina del processo civile, dalla introduzione di misure urgenti sulla funzionalità dell’avvocatura dello Stato alla più incisiva delega alla riduzione e semplificazione dei riti civili. Il quadro normativo nel quale si innestava la previsione della delega in materia di mediazione e conciliazione era quello, dunque, dell’ennesimo intervento legislativo episodico e disorganico con il quale il legislatore sembrava muoversi senza una precisa e adeguata consapevolezza della complessità della materia e dei rilevanti problemi sottesi ad un assetto del sistema processuale sempre più incapace di assolvere efficacemente alla domanda di giustizia. Di là dalla questione di fondo di una scelta legislativa che, alternando misure di immediata applicazione con ampie ed eterogenee deleghe appariva, insomma, dettata più dalla logica dell’intervento diretto a tamponare disfunzioni che non ispirata da intenti di riforma organica, va sottolineato che la scelta in materia di mediazione si caratterizzava per due aspetti peculiari. Da una parte il legislatore si rivelava attento a dettare criteri puntuali, specie in ordine alla formazione degli organismi di conciliazione ma, dall’altra, dettando i principi ispiratori rivolti al legislatore delegato, si limitava a prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, dovesse avere per oggetto solo «controversie su diritti disponibili», senza precludere l’accesso alla giustizia, con uno sfumato richiamo all’esigenza di rispetto e coerenza con la normativa comunitaria... (segue)
 



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