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di Fulco Lanchester
La Corte Costituzionale: giudice delle libertà o dei conflitti?
La Corte costituzionale italiana ha sviluppato, in più di mezzo secolo di attività non soltanto una giurisprudenza incisiva, che ha influito sui singoli e sui gruppi, ma ha indubbiamente svolto una serie di funzioni, che costituiscono l’estensione dell’idea che il Costituente si era fatto della copertura costituzionale ad essa attribuita. Essa ha, però, risentito della persistente incertezza del processo di transizione istituzionale italiano. La crisi di regime del 1993/94 ha, infatti, rivelato una società civile molto mobile e più omogeneizzata di quanto non fosse il nuovo ceto politico. La “democrazia difficile” italiana è divenuta (nella “transizione infinita” che ha caratterizzato gli ultimi quaranta anni, ma soprattutto gli ultimi venti)una democrazia a “basso rendimento”, in cui i soggetti politicamente rilevanti continuano a non si fidarsi reciprocamente, mentre la partecipazione politica si è sempre più abbassata (così come gli standard comportamentali) e si appalesano tensioni centrifughe. Di qui tensioni che si sono riflesse nei conflitti sullo stesso patto costituzionale. Di qui il tentativo di rilegittimare la stessa costituzione attraverso una commissione bicamerale ad hoc, che ha costituito una vera e propria rottura della procedura di revisione costituzionale (L. cost. n. 1 1997); di qui le innovazioni a Costituzione vigente (legge Bassanini) con effetti a cascata sulla stessa amministrazione burocratica; di qui la citata riforma del titolo V della Costituzione alla fine della legislatura 1996-2001 e la risposta del II Governo Berlusconi con una maxi riforma della costituzione bocciata attraverso il referendum confermativo del 2006. In un simile clima, che ha visto un ulteriore cambiamento del sistema elettorale (2005), la permanenza del conflitto di interessi e la introduzione del cosiddetto “lodo Alfano” al fine di sterilizzare i processi per le più alte cariche dello Stato, la stessa Corte (che già nel 2004 aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 del cosiddetto “lodo Schifani” con la sent. n. 24 di quell’anno) non poteva uscire indenne, mettendo al centro dell’attenzione criteri di selezione e metodo di presa delle decisioni del collegio. Se è vero che gli organi di garanzia disegnati dal Costituente (Capo dello Stato e Corte costituzionale) in sostanza stanno funzionando egregiamente per mantenere sotto controllo la situazione, essi hanno, senza alcun dubbio, sofferto fino a poco tempo fa delle tensioni esterne. Il Capo dello Stato è stato oggetto di attacchi scomposti sul problema del “fine vita” (Caso Englaro), mentre la Corte è stata scossa da polemiche varie sulla sua pretesa politicità... (segue)
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