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NUMERO 6 - 21/03/2012

 Non terminare l’opera vale quanto non averla iniziata: la Corte alza l’asticella e l’interpretazione conforme continua a mietere vittime

La primissima lettura dell’ordinanza n. 26 del 2012 ha suscitato immediatamente la sensazione di trovarsi davanti ad una pronuncia della Corte sulla quale fosse necessario svolgere qualche riflessione. A fronte di una linea di continuità negli effetti, vale a dire la punizione della manifesta inammissibilità della questione sollevata, irrogata nei confronti del giudice a quo dimostratosi carente sul piano – necessario e doveroso - della interpretazione conforme a Costituzione, sembrano affiorare indicazioni utili per valutare meglio i termini della “richiesta” della Corte nei confronti del giudice, o se si preferisce il quantum necessario di interpretazione. E’ come se la Corte prova a delineare una sorta di livello essenziale di interpretazione conforme, al di sotto del quale il giudice a quo non può (più) stare. E’ noto che - al di là di quelli che sono i suoi fondamenti teorici, i tratti essenziali che la caratterizzano e i percorsi che ne hanno scandito l’affermazione, tutti aspetti attorno ai quali a lungo si è interrogata la dottrina - l’interpretazione conforme a Costituzione costituisce ormai un momento irrinunciabile dal giudice a quo che intenda porre un questione di legittimità costituzionale innanzi la Corte. Talmente pregnante e decisivo è il suo ruolo che la sua portata non può certo limitarsi al piano delle concrete mansioni del giudice comune, finendo invece con il (ri)modellare l’intero sistema di giustizia costituzionale. Visto che questo è lo stato dell’arte – ed altrove si è sottolineato come, con le dovute accortezze, sia un bene che sia così – i problemi dell’interpretazione conforme oggi non sono più quelli del suo fondamento, quanto quelli della sua concreta applicazione sia nella prospettiva del giudice comune, che non ne può (deve) fare a meno, sia in quella della Corte, innanzitutto chiamata a valutare case by case l’entità di tale ricerca interpretativa ai fini dell’ammissibilità della questione. L’occasione fornita dall’ordinanza in commento pare ghiotta proprio su questo versante. Senza anticipare troppo le conclusioni, possiamo dire da subito che, in questo caso, sembra che la Corte abbia ulteriormente alzato l’asticella. Vediamo perché... (segue)



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