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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 2 - 19/09/2014

 TAR Ordinanza n. 10016/2014, in tema di rimessione alla Corte cost. della questione di legittimità costituzionale della normativa nazionale sulla tutela del diritto d'autore su reti di comunicazione elettronica (con nota di D.M.)

Il 26 settembre 2014 il TAR Lazio si è pronunciato con due ordinanze sui ricorsi promossi da alcune associazioni di consumatori e di imprese contro il Regolamento AGCom in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (delibera n. 680/13/CONS, nel prosieguo il “Regolamento”).

In primo luogo, il Collegio ha riconosciuto la competenza di AGCom a emanare il suddetto Regolamento ai sensi del D.Lgs. n. 70/2003, fonte primaria che radica il cosiddetto “doppio binario” di tutela (amministrativa e giudiziaria) del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. In base alle leggi vigenti, i fornitori di servizi della società dell’informazione possono essere lecitamente obbligati dall’AGCom a rimuovere o disabilitare l’accesso a contenuti illeciti, sostenendo tutti i relativi costi. Il TAR ha inoltre riconosciuto la piena correttezza delle procedure adottate da AGCom per approvare il Regolamento, nonché l’assenza di contrasti tra quest’ultimo e l’ordinamento UE, anche considerando che il Regolamento non viola di per sé i canoni di adeguatezza, specificità e proporzionalità degli atti amministrativi.

Riconosciuto il fondamento primario del Regolamento e la conformità dell’attività di AGCom a quanto prescritto dalla legge, il Giudice amministrativo ha sollevato d’ufficio una questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 3, D.Lgs. n. 70/2003, e all’art. 32-bis, comma 3, D.Lgs. n. 177/2005.  Tali disposizioni, che secondo il TAR attribuiscono ad AGCom i suddetti poteri, potrebbero da un lato violare i canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell’attività legislativa, dal momento che il “doppio binario” accorderebbe alle manifestazioni del pensiero via Internet garanzie minori rispetto a quelle già previste per la stampa dai commi 2 ss. dell’art. 21 Cost.; e ciò potrebbe implicare, dall’altro lato, anche la violazione degli artt. 24 e 25 Cost., proprio in conseguenza del mancato riconoscimento alle manifestazioni del pensiero via Internet di tutele giurisdizionali equivalenti a quelle previste dalla Costituzione per la stampa cartacea.

Sul punto dovrà ora pronunciarsi la Corte costituzionale.

D.M.



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