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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 2 - 19/09/2014

 Corte di Giustizia, Sentenza del 04/09/2014, in tema di imposizione di contributi all'installazione di infrastrutture di comunicazioni (con nota di V.M.)

Facendo seguito ad un rinvio pregiudiziale effettuato da un Giudice belga, la Corte di Giustizia ha esaminato la compatibilità con l’art. 13 della direttiva 2002/20/CE (cd. direttiva autorizzazioni) di un’imposta introdotta da un ente territoriale (nel caso di specie, la Provincia di Anversa),  gravante sull’installazione di qualsiasi struttura, comprese le infrastrutture di comunicazioni quali piloni, torri, antenne etc.

La Corte ha richiamato preliminarmente la propria giurisprudenza secondo cui, ai sensi del citato art. 13 della direttiva 2002/20/CE, gli Stati Membri possono assoggettare a contributo i diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri e i diritti di installare strutture. La Corte, tuttavia, ha precisato che la norma menzionata non riguarda tutti i contributi cui sono assoggettate le infrastrutture di comunicazione, ma unicamente quelli destinati specificamente a garantire l’impiego ottimale delle risorse suddette.

Nel caso oggetto del rinvio pregiudiziale, invece, l'imposta non gravava solo sulle infrastrutture per la fornitura di servizi di comunicazione, bensì sull’installazione di qualsiasi infrastruttura, a prescindere dalla sua natura e dall’attività del soggetto passivo tenuto al pagamento. Il fatto generatore dell’imposta in esame non risultava, dunque, legato alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio o dei diritti di installare strutture e, di conseguenza, una tale imposta non costituiva un contributo rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 13 della direttiva 2002/20/CE. La Corte ha ritenuto, pertanto, che non vi fosse alcun contrasto tra l’imposta in esame e il suddetto art. 13.

V. M.



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