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FOCUS - Africa N. 3 - 20/02/2015

 Il sindacato di costituzionalità in Sudafrica, tra common law e civil law

«Lo studioso, che tenti di ritrarre una Costituzione esistente, una Costituzione che sia operativa e vivente, deve affrontare una grave difficoltà: il fatto che il soggetto del ritratto cambia continuamente». Già questo rilievo da solo, forse, varrebbe a W. Bagehot tutta la fama di cui gode. Il soggetto del ritratto cambia continuamente, e non sempre linearmente. Quando, il 14 febbraio 1995, a Joannesburg, l’allora Presidente N. Mandela inaugurò la sede della Corte costituzione del Sudafrica, i toni furono solenni, come c’era da attendersi. «The Constitutional Court is not just a building that we inaugurate, handsome though it is. It is an institution that we establish – South Africa’s first Constitutional Court».  Effettivamente, l’edificio in cui aveva prima sede la nuova istituzione lasciava un po’ a desiderare; si trattava di un complesso fino ad allora adibito a sede di uffici commerciali. Bisognerà attendere il 2004 per il suo trasferimento nella Constitution Hill, costruita dove prima sorgeva la prigione che aveva ospitato, tra gli altri, Mandela e il futuro Mahatma Gandhi. Inaugurando la nuova sede, il 21 marzo 2004, il Presidente T. Mbeki aveva parlato della Corte come «protettrice dei diritti che il nostro popolo ha conquistato in una lotta lunga e carica di oneri». Il ruolo della Corte costituzionale sudafricana nell’affermazione della cultura dei diritti è stato ampiamente documentato e commentato. A partire dalle storiche prese di posizione sulla pena di morte in avanti, l’ “attivismo” della Corte di Joannesburg ha fatto del giudice delle leggi sudafricano uno dei più all’avanguardia quanto alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive consacrate dal Bill of Right locale, anche grazie ad una apertura sistematica alle istanze sovrannazionali e alle “suggestioni” extra-nazionali. Basti qui rinviare alle attente analisi sul (quasi) sistematico ricorso, nell’argomentazione della Corte, agli strumenti del diritto comparato. Nel processo di transizione democratica e oltre questo processo, dunque, la Corte costituzionale di Joannesburg si pone come momento fondamentale in quella evoluzione che ha gradualmente portato il Sudafrica a proporsi come «leader in the progressive constitutional promotion of human rights, full enumeration of civil, political, social, economic, and cultural rights». Così, almeno, nelle orgogliose parole del giudice costituzionale D. Moseneke, dieci anni di carcere per «anti-apartheid activism», in una recente intervista sulla giurisprudenza costituzionale sudafricana e il percorso verso la democrazia. In questo percorso, la geometria costituzionale della competenza della Corte di Joannesburg ha mostrato un alto tasso di variabilità. Il soggetto del nostro ritratto – se così si può dire – ha mutato diverse volte fisionomia, con una serie di interventi positivi, o tentati interventi, che a volte non hanno mancato di accompagnarsi ad una serie di perplessità – non potendosi in realtà parlare di vere contestazioni –, come è accaduto ad esempio per l’ultima riforma qui rilevante: il Constitution Seventeenth Amendment Act, entrato in vigore il 23 agosto 2013. Così, il giudice delle leggi sudafricano si presenta all’appuntamento del suo ventennale – il prossimo febbraio – con una fisionomia che è ben diversa da quella della Interim Consitution del 1994 e, poi, della Final Constitution del 1996. Epilogo – che difficilmente può presumersi definitivo – di un percorso in continua tensione tra una tradizione di common law e i richiami della civil law. E non ci si stupirà se nella fenomenologia di tale tensione si siano talvolta ravvisati i sintomi di una certa refrattarietà alla forza di impatto del sindacato costituzionale su un ordine che fino al 1993 ruotava intorno al dogma della sovereignty of Parliament.  Nient’altro, del resto, che quella stessa forza di opposizione che è stata ben colta negli esordi della giustizia costituzionale del nostro Paese, e che ad uno studio attento probabilmente risulterà anche in esperienze ordinamentali eiusdem generis. Resta tuttavia da verificare se questa forza di opposizione pur comune ad entrambe le esperienze – quella italiana e quella sudafricana – possa o debba essere “gestita” diversamente in ragione della diversità di riferimento al modello della civil law e della common law... (segue)



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