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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 1 - 27/02/2015

 TAR Sentenza n. 3916/2015, in tema di condizioni economiche e tecniche dell'offerta di riferimento di Telecom per l'anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (con nota di F.F.)

Con sentenza n. 3916 del 2015, il TAR Lazio ha respinto i ricorsi mediante cui Fastweb e Telecom, con motivazioni contrapposte, hanno contestato la determinazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alla rete fissa di Telecom per il 2013, stabilite dalla delibera dell’AGCom 747/13/CONS, nonché il ricorso per motivi aggiunti con cui la sola Telecom ha impugnato la delibera 155/14/CONS, relativa alle condizioni attuative degli obblighi di co-locazione e accesso ai cabinet. In particolare, il Giudice adito ha ritenuto legittima la scelta dell’Autorità di adottare una metodologia storica, anziché forward looking, nella determinazione del valore del WACC (ossia della media ponderata tra il costo del capitale proprio dell’operatore e quello preso a prestito dal mercato o dalle banche, rilevante ai fini della remunerazione del capitale investito), evidenziando come già nelle precedenti delibere in materia il calcolo del suddetto valore era stato basato su dati storici. Sotto diverso profilo, il TAR ha altresì ritenuto esente da vizi la disciplina recata dalle delibere impugnate in materia di obblighi di accesso al cabinet e di condivisione dello stesso, la quale risponde alla finalità di favorire l’accesso degli OLO e, per tale via, l’infrastrutturazione e l’ammodernamento della rete. In ogni caso, la sentenza in commento ha rammentato  come le scelte di metodo sottese alle censurate delibere rientrano nelle valutazioni di merito rimesse all’AGCom, come tali non sindacabili in sede giurisdizionale.

F.F.



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