Il Tar Lazio ha annullato la delibera 183/14/CONS con cui l’Agcom aveva irrogato alla società Elsynet s.r.l. una sanzione amministrativa di € 120.000,00, ai sensi dell'art. 98, Comma 11, D.Lgs. 259/2003, per non avere fornito ad alcuni utenti il codice di migrazione nei tempi e con le modalità previsti nella normativa vigente, ossia nella fattura periodicamente inviata ovvero in tempo reale all'atto della chiamata al call center.
Secondo il Tar Lazio, l’impresa sanzionata non rientrava tra i destinatari delle disposizioni normative in materia di fornitura del codice di migrazione, dal momento che le norme ritenute violate dall’Agcom (art. 1, comma 1, delibera n. 23/09/CIR e art. 4, comma 2, delibera n. 52/09/CIR) riguardano esclusivamente gli "operatori di rete fissa" (ossia gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di telefonia su rete fissa), mentre Elsynet, all’epoca dei fatti di causa, era un mero rivenditore di traffico telefonico, oltre che un internet service provider, e non già un operatore di rete fissa. Di conseguenza, la condotta posta in essere da Elsynet e contestata con la delibera 183/14/CONS non era sanzionabile a norma dell’art. 98, comma 11, D.Lgs. 259/2003 poiché la società non rientrava tra i destinatari degli obblighi posti dalle delibere sopra indicate.
V.M.
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