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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 2 - 29/05/2015

 Consiglio di Stato, Sentenza del in tema di oneri contributivi dovuti all'Autorità dalle imprese di comunicazioni elettroniche (con nota di C.G.)

Con sentenza n. 1274 dell’11 marzo 2015, la III^ sezione del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Lazio, sez. II^, n. 2538/2014, in tema di obblighi contributivi a carico dei soggetti regolati a favore dell’Agcom, sulla base degli indirizzi dettati dalla sentenza della Corte di Giustizia del 18 luglio 2013.

L’Agcom, ai sensi dell’art. 1, comma 65 e 66 della finanziaria per il 2006, aveva, da un lato, disciplinato il contributo per l’anno 2011, dall’altro aveva richiesto agli operatori un versamento integrativo per gli anni 2006-2010.

Il Consiglio di Stato ha accertato che il sistema di contribuzione non era parametrato ai costi effettivamente sostenuti dall’Agcom e che, in ogni caso,  la stessa non aveva assolto all’obbligo di rendicontazione previsto dall’art. 12, par. 2, della direttiva.

In particolare, il giudice di secondo grado ha chiarito che le attività finanziabili sono solo quelle per le quali è prevista un’attività di regolazione ex ante da parte dell’Autorità, intendendosi come tali quelle ricollegabili a mercati non efficienti e solo finché tale inefficienza permanga. Il prelievo contributivo deve essere volto, quindi, a finanziare non l’universo delle competenze comunque afferenti al settore delle comunicazioni elettroniche, ma solo le funzioni di regolazione effettivamente svolte nel settore medesimo

(nota di C.G.).

tt. 70 e 71 del codice. (nota di C.G.)

 

(nota di C.G.)



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