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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 2 - 29/05/2015

 Il servizio pubblico radiotelevisivo nell'ordinamento comunitario e nazionale. Idee e suggerimenti per una riforma della RAI

Ordinamento, dottrina, letteratura e giurisprudenza sui sistemi radiotelevisivi pubblici costituiscono un corpus vasto ed articolato. Volendo inquadrare la nozione di servizio pubblico radiotelevisivo in ambito comunitario conviene partire da quell’articolo 16 del Trattato che riconosce l’importanza dei servizi di interesse economico generale e demanda all’Unione e ai paesi membri, sulla base delle rispettive competenze, il compito di assicurare che tali servizi funzionino in base a principi e condizioni economiche e finanziarie che consentano loro di assolvere efficacemente ai propri compiti. E’ da qui che si fa discendere la legittimazione non solo dei servizi pubblici radiotelevisivi, ma anche la legittimità del loro finanziamento da parte dei singoli Stati membri, come poi ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria. Relativamente al servizio pubblico di radiodiffusione, assumono altresì rilievo gli articoli 86, paragrafo 2, del Trattato CE (ora art. 106 TFUE), che stabilisce l’applicazione delle regole di concorrenza ai servizi di interesse economico generale (disposizione da leggere in coerenza con la Comunicazione 2001/C 320/04,  del novembre 2001 della Commissione UE, che individua i casi di deroga alle regole di concorrenza applicabili ai servizi pubblici nazionali di radiodiffusione), nonché  gli articoli 87 e 88 in tema di aiuti di Stato (ora artt. 107 e 108 TFUE). L’odierno testo europeo di riferimento per i servizi pubblici radiotelevisivi è tuttavia, più precisamente e più nel dettaglio, il Protocollo n. 23 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al Trattato di Amsterdam del 1997, ora allegato - quale Protocollo n. 27 - al testo del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Già in premessa, esso collega espressamente il sistema di radiodiffusione pubblica degli Stati membri “alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione”. Il Protocollo di Amsterdam riconosce la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento e alla definizione del servizio pubblico di radiodiffusione, a condizione che tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e che tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico. Dunque l’ordinamento comunitario riconosce e legittima il servizio pubblico radiotelevisivo e il diritto e l’interesse di ciascuno Stato membro a finanziarlo, ma attribuisce a ciascun paese la responsabilità e il compito di definire con proprie regole i contenuti e gli obiettivi del servizio stesso, nonché le modalità e forme del suo finanziamento. La Comunicazione della Commissione UE del 2001 è stata aggiornata e sostituita nel 2009 da un analogo intervento (Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva 2009/C 257/01, in GUUE del 27 ottobre 2009)... (segue)



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