Il giudizio della Corte costituzionale sull’ammissibilità delle ultime istanze referendarie ha avuto ad oggetto, ancora una volta, la proposta abrogativa delle disposizioni concernenti la riorganizzazione degli uffici giudiziari. Già con la sentenza n. 12 del 2014, la Consulta aveva bocciato le domande referendarie tendenti al completo superamento della riforma in tale ambito avviata con delega legislativa nel 2011, al fine di ridare ‘spazio normativo’ alla precedente definizione dell’assetto territoriale per l’amministrazione della giustizia. Identico proposito era sotteso anche ai quesiti di quest’anno, che hanno così riproposto il tema della “reviviscenza” di norme abrogate collegata all’intervento ablatorio del corpo elettorale. L’esito del sindacato di ammissibilità – probabilmente scontato, viste le motivazioni ad inchiostro ancora ‘fresco’ della citata decisione del 2014 – ha confermato l’approccio restrittivo del Giudice costituzionale sulle concrete possibilità di incidenza, su questo fronte, dell’istituto contemplato all’art. 75 Cost. I tre quesiti al vaglio del Giudice delle leggi erano tutti chiaramente finalizzati al ripristino (totale o parziale) delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari aboliti dal d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato dal d.lgs. n. 14 del 2014. Uno “scopo” giudicato ‘debordante’ dai confini di una pronuncia abrogativa popolare e – pertanto – tale da determinare, sulla scorta di ormai noti precedenti, l’inammissibilità di tutte le richieste presentate, sancita con la sentenza n. 5 del 2015. La decisione qui commentata ribadisce, dunque, che nella categoria della “manipolazione fraudolenta”, o potremmo dire ‘eccessiva’, rientra anche la domanda referendaria che abbia come obiettivo la reviviscenza di norme abrogate dalle disposizioni sottoposte al voto dei cittadini. Un simile effetto, che appare intrinseco ai quesiti analizzati, non può, per la Corte, essere veicolato tramite referendum, al quale non si potrebbe riconoscere – in ragione della sua valenza di legislazione ‘negativa’ - la capacità di “rendere nuovamente operanti norme che (…) sono già state espunte dall’ordinamento” ad opera di precetti rimessi al vaglio degli elettori (Corte cost. 28/2011 e analogamente 13/2012). “La volontà di far “rivivere” norme precedentemente abrogate”, dice il Giudice costituzionale, “non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum, che ha carattere esclusivamente abrogativo (…) e non può “direttamente costruire” una (nuova o vecchia) normativa” (sent. 13/2012). In definitiva, quindi, la reviviscenza non può essere una conseguenza riconnessa alla abrogazione prodotta da delibera referendaria, perché, in tal caso, verrebbe ad assumere una ‘anomala’ connotazione creativa... (segue)
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