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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 2 - 29/05/2015

 Corte di Giustizia, Sentenza del 11/06/2015, in tema di servizio universale (con nota di D.C.)

Con la sentenza dell’11 giugno 2015 - resa nella causa C-1/14 - la Corte di Giustizia è stata chiamata a interpretare le disposizioni della direttiva 2002/22/CE al fine di individuare quale sia il perimetro degli obblighi di servizio universale finanziabili dagli operatori del mercato. 

La CGUE ha, innanzitutto, chiarito che – conformemente all’art. 32 della Direttiva – gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico “servizi obbligatori supplementari” rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti al capo II di detta Direttiva (c.d. “insieme minimo”)

Tuttavia, in applicazione del supra citato art. 32 della Direttiva, qualora gli Stati membri decidano discrezionalmente di rendere accessibili al pubblico tali “servizi obbligatori supplementari”, non può essere previsto un sistema di finanziamento dei medesimi da parte degli operatori del mercato.

In conclusione, la Corte di Giustizia, ha affermato che la Direttiva n. 2002/22/CE deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono liberi di estendere la portata del servizio universale oltre l’insieme minimo degli obblighi previsti dagli articoli 4 e ss. della medesima Direttiva. Tuttavia, qualora sia esteso il perimetro di servizi resi accessibili al pubblico mediante la previsione dei c.d. “servizi obbligatori supplementari”, questi ultimi non potrebbero essere finanziati da contributi erogati da specifiche imprese. 

 

D.C.

 



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