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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 2 - 29/05/2015

 Delibera n. 236/2015,Provvedimento di rigetto della richiesta della società Reti Televisive Italiane S.p.A. di deroga agli obblighi di riserva di trasmissione e investimento (con nota di R.E.M.)

Con delibera 236/15/CONS, l’AGCOM ha rigettato la richiesta della Società Reti Televisive Italiane S.p.A. (R.T.I.) di deroga agli obblighi di trasmissione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana (artt. 2 e 3 del decreto MISE-MIBACT) e di riserva di trasmissione in favore di opere destinate ai minori e adatte a fruizione congiunta di adulti e minori (art. 34, comma 10, del TUSMAR) per i propri canali semigeneralisti “Mediaset Italia 2”, “Mediaset Extra”, “Top Crime”.

Quale requisito soggettivo legittimante la concessione delle predette deroghe, la Società ha dichiarato, per i tre canali, il ricorrere della condizione di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento di cui alla delibera n. 186/13/CONS, ossia la mancata realizzazione di utili nell’ultimo biennio.

In via preliminare, l’AGCOM, pur avendo verificato per R.T.I. la mancata realizzazione di utili nel biennio 2012-2013, ha rilevato come la stessa Società abbia conseguito per l’esercizio contabile 2014, anno per il quale sono state presentate le richieste di deroga, un utile di bilancio pari a circa 56,7 milioni di euro.

Sulla base di tali accertamenti, l’Autorità, avendo chiarito che la ratio sottesa al richiamato art. 4, comma 1, lett. a), è funzionale a tutelare le situazioni di effettiva difficoltà economico-finanziaria in cui possono incorrere i soggetti obbligati, ha conseguentemente rilevato che R.T.I., a partire dall’anno in corso (2015), possa ritenersi idonea a poter adempiere agli obblighi oggetto di richiesta di deroga.

In particolare, posto che la validità dell’eventuale deroga sarebbe eventualmente circoscritta al solo anno 2014 e che tale esenzione consiste in un misura ex-ante di esonero dagli obblighi previsti, è stato evidenziato che nel caso di specie si tratterebbe, invece, di concedere una deroga ex post, la quale non potrebbe che fondarsi anche sui dati di bilancio relativi al 2014.

Alla luce delle motivazioni esposte, l’Autorità si è dunque riservata di valutare le motivazioni addotte dalla Società a sostegno delle suddette richieste di deroga in sede di verifica dell’adempimento degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento relativi al 2014, laddove fossero rilevati degli scostamenti in difetto rispetto alle quote di riserva stabilite ex lege.

R.E.M.



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