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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 3 - 28/09/2015

 Consiglio di Stato, Sentenza del 21/07/2015, in tema di tariffe di terminazione delle chiamata vocali su rete mobile (con nota di D.C.)

Con sentenza n. 3592 del 2015, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha, da un lato, dichiarato inammissibili i ricorsi per l’ottemperanza proposti da Telecom Italia, Vodafone e WIND e, dall’altro, respinto il ricorso in ottemperanza azionato da H3G, con cui detti operatori avevano impugnato la delibera AGCom n. 365/14/CONS chiedendo la declaratoria di nullità per violazione e/o elusione del giudicato di precedenti pronunce emesse dallo stesso Consiglio di Stato.

La vicenda trae origine dall’applicazione – per la prima volta – della tariffa di terminazione mobile in capo all’operatore H3G per il periodo 2008/2009, avvenuta con delibera AGCom n. 628/07/CONS e dal successivo decalage della medesima tariffa imposto dall’Autorità con delibera n. 446/08/CONS.

In particolare, a seguito di un lungo iter processuale, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 21/2013, in parziale accoglimento del ricorso di H3G, ha annullato tale ultima delibera; successivamente, l’Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato chiarimenti sulle modalità di esecuzione della citata pronuncia, chiarimenti forniti dal Giudice Amministrativo con sentenza n. 3636/2013.

A valle di tale pronuncia, l’AGCom ha adottato la delibera 365/14/CONS con cui ha confermato il decalage della tariffa di terminazione di H3G precedentemente previsto dalla delibera 446/08/CONS differendone, però, di due mesi il timing di applicazione.

Ebbene, con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha escluso la prospettata violazione del giudicato, rilevando come l’Autorità – attraverso la delibera 365/14/CONS – abbia correttamente ottemperato al vincolo conformativo scaturente dalle sentenze nn. 21 e 3636 del 2013.

Tuttavia, il Giudice Amministrativo non ha escluso la presenza di vizi procedimentali e sostanziali propri della delibera 365/14/CONS, il cui scrutinio resta però “affidato all’ordinario giudizio di cognizione”.

Con nota di D.C.



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