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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 3 - 28/09/2015

 Libertà di espressione, onore e controllo del potere. Sviluppi del diritto di critica politica, tra giudice nazionale ed europeo

La libertà di stampa - come la libertà in generale, secondo la lezione di Benedetto Croce - continua a vivere «come è vissuta e vivrà sempre nella storia, di vita pericolosa e combattente». E’ certo pericolosa l’esistenza di chi, sfidando chi ritiene di dover difendere con ogni mezzo una “verità assoluta”, rivelata dal principe o dai ministri di un qualunque Dio, si propone di sottoporre alla più intensa critica le affermazioni che vengono “dall’alto” e di dissacrare quanto è ritenuto più sacro e intangibile da una parte della popolazione. L’attività giornalistica non è, tuttavia, un mestiere tranquillo nemmeno per chi lo esercita in sistemi liberali o in ambiti nei quali la reazione di chi si sente offeso si limita solitamente alla querela e non alla minaccia di morte o all’omicidio. Il dato che attraversa secoli e regimi politici è che, secondo il celebre adagio attribuito a Edward Bulwer-Lytton, the pen is mighter than the sword, influente e dunque fonte di pericoli per l’autorità in ogni sua forma, chierica o laica, per i singoli che possono essere lesi nella loro dignità, ma anche per chi quella penna utilizza, per esprimere le proprie convinzioni e per proiettare la luce del sole sulla realtà sociale. In quest’ottica, è il valore del libero confronto delle idee, idoneo a raggiungere una verità necessariamente relativa e provvisoria, che le Costituzioni devono tutelare. Ed è la voce dell’irriverente, di chi irride le credenze più profonde della società, che deve essere primariamente garantita. Così, continua ad essere uno dei criteri principali di valutazione del “benessere” di un ordinamento liberal-democratico l’effettiva garanzia di uno spazio aperto e tollerante, ove possano avere accesso anche i pensieri che «urtano, scioccano o inquietano», secondo la formula ormai rituale della Corte di Strasburgo, o le critiche più penetranti alle autorità. Limiti, restrizioni e condizionamenti del discorso pubblico, finiscono infatti con il provocare un chilling effect, un raffreddamento, quasi un soffocamento della libera informazione e, dunque, del libero dibattito delle idee. Infatti, se la democrazia postula la trasparenza dei meccanismi decisionali e un processo continuo di informazione e formazione dell’opinione pubblica consapevole, la presenza di un luogo dove si sviluppi liberamente il confronto tra le diverse interpretazioni della realtà diviene condizione necessaria per creare un ambiente favorevole alla maggior diffusione possibile di qualunque informazione o idea e dunque per rendere effettivo il diritto dei cittadini a essere informati e di conseguenza a concorrere a determinare la politica nazionale. In altre parole, la libera circolazione delle idee è diritto individuale e valore fondante dell’ordinamento democratico, strumento per la realizzazione della persona e per la ricerca della verità nei campi che più interessano la vita comune (politica, giustizia, religione, economia, etc.) e, in questa visione, “garanzia delle garanzie”, condizione per il mantenimento di ogni altra libertà. In questo senso, ritengo di dover ribadire – nonostante l’autorevole critica di Alessandro Pace - che la libertà di espressione possa essere definita un diritto al contempo individuale e sociale: diritto fondamentale del singolo «perché – secondo la celebre definizione di Esposito – l’uomo possa unirsi al­l’altro uomo nel pensiero e col pensiero», ma anche diritto sociale, vale a dire pretesa di un comportamento attivo dello Stato, affinché, attraverso la formazione di un’opinione pubblica consapevole, sia garantito non solo “lo sviluppo della persona umana”, ma anche “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, come prescritto dall’art. 3, secondo comma, della Costituzione.  Tale lettura non sottintende una lettura funzionalistica dell’art. 21 Cost. né da essa discende il riconoscimento di un “diritto ad essere informati” quale situazione giuridica soggettiva avente natura pretensiva, cui corrisponde un obbligo generale di chi informa a fornire notizie o ancor più notizie “vere”. Il diritto “sociale” all’informazione mi pare implicare, invece, l’obbligo per l’ordinamento di rendere massimamente accessibili le notizie che interessano la sfera pubblica; di qui la natura “privilegiata” della libertà di espressione nel giudizio di bilanciamento con altri diritti della personalità, quando attraverso tale libertà si rende visibile e si controlla il potere, sia esso politico, economico, religioso, scientifico o culturale. Questa lettura consente, inoltre, di rendere l’interpretazione della libertà di informare ex art. 21 Cost. maggiormente coerente con il tradizionale orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, che presuppone «la diversificazione del livello di protezione di una notizia in funzione del suo specifico contributo ad un dibattito di interesse generale» e dunque di favorire una progressiva integrazione dei sistemi di garanzia della libertà di espressione. Per misurare concretamente il grado effettivo di estensione del freemarket place of ideas e le interazioni tra legislatore, giudici nazionali e organi sovrannazionali occorre scendere dalle biblioteche alle cucine ed esaminare l’opera quotidiana della giurisprudenza in materia di diritto di critica. Verificare come si fronteggino nelle aule di giustizia la libertà di espressione e gli altri diritti della personalità aiuta, infatti, a cogliere quei bradisismi che spostano, talvolta anche solo millimetricamente, il confine tra diritto di informare e altri interessi in conflitto e forse mostrano più delle grandi affermazioni di principio - magari pronunciate sull’onda di eventi traumatici - le tendenze degli ordinamenti liberal-democratici e, per quanto qui interessa, di quello italiano... (segue)



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