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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 3 - 28/09/2015

 L'informativa economica di sistema alla luce della più recente giurisprudenza

L’informativa economica di sistema (IES) rinviene il proprio fondamento normativo nell’art. 1, commi 28, 29 e 30 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che assegnavano al Garante per la radiodiffusione e l’editoria (di seguito anche il “Garante”) la facoltà di chiedere alle imprese del settore (radio-tv e editoria) dati contabili ed extracontabili, fissando, a tal fine, modalità e termini per le relative comunicazioni. Il comma 28 dell’articolo 1 della citata legge imponeva l’obbligo dell’informativa di sistema ai soggetti iscritti nel Registro Nazionale della Stampa (di seguito “RNS”) ovvero nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (di seguito “RNIR”) di cui, rispettivamente, alle leggi 5 agosto 1981 n. 416 e 6 agosto 1990 n. 223. In particolare erano tenuti alla comunicazione dell’informativa di sistema i soggetti di cui:
- agli articoli 11, commi 2 e 4 [ovvero coloro i quali «2. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di: 1) giornali quotidiani; 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall’articolo 18; 3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall’articolo 18» e «le imprese concessionarie di pubblicità sui giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell’articolo 18» che sono soggette all’obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa], 12 [ovvero le «imprese concessionarie di pubblicità»], 18, commi primo, 2 e 3, [ovvero gli «editori di giornali periodici e riviste» e gli «editori delle agenzie di stampa» nonché le «agenzie di stampa»] e 19, comma 1, [ovvero «I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all’anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge»] della legge 5 agosto, 1981, n. 416,
- all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni [ovvero le «agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale»],
- agli articoli 12 [ovvero tutti i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive e segnatamente «la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi»] e 21 [ovvero «i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale» autorizzati alla trasmissione di programmi in contemporanea] della legge 6 agosto 1990, n. 223,
- e all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 [ovvero «le emittenti che operano nello stesso bacino di utenza», o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva].

Nel previgente quadro normativo erano tenuti alla comunicazione della IES anche alcune categorie di soggetti non iscritti nel RNS o nel RNIR - quali fondazioni, enti morali, associazioni, e similari - editori di un solo periodico, con un numero di uscite annuali inferiori a dodici o distribuito in una sola area provinciale, o editore di più periodici tutti a carattere scientifico, i cui ricavi da raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva. Il medesimo comma 28 conferiva, parallelamente, al Garante il compito di stabilire le modalità e i termini di comunicazione, i dati contabili ed extra-contabili, nonché le notizie che dovevano essere comunicate dai soggetti individuati. Il successivo comma 29 attribuiva sempre al Garante l’individuazione delle informazioni che dovevano essere trasmesse «ten[uto] conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge». In tal guisa il Legislatore ha esplicitato la natura strumentale della IES, volta a consentire al soggetto preposto alla vigilanza sui soggetti iscritti negli indicati registri di avere una panoramica aggiornata della situazione dei mercati di riferimento. Le previsioni attuative della legge n. 650/1996 sono state adottate dal Garante con il decreto dell’11 febbraio 1997 che ha attribuito a tali obblighi informativi la denominazione di «informativa di sistema». Il Legislatore aveva delineato, dunque, un sistema in cui tutti i soggetti iscritti nel RNS e nel RNIR erano obbligati a trasmettere in forma unificata, annualmente, tutta una serie di dati al Garante, in quanto soggetto istituzionalmente preposto alla tenuta dei registri stessi, affinché questo fosse messo nelle reali condizioni di poter svolgere le sue funzioni di vigilanza. Tutte le competenze - ivi incluse, dunque, quelle in materia di IES e tenuta dei registri - affidate al Garante per la radiodiffusione e l’editoria sono state successivamente trasferite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito “Agcom” o, semplicemente “Autorità”) dalla legge istitutiva della stessa, legge n. 259/1997 e, in particolare, dall’art. 1, comma 6, lett. c), n. 9. L’art. 1, comma 6, lett. a), nn. 5 e 6, della citata legge n. 249/1997 ha, infatti, modificato il quadro normativo in materia di registri degli operatori di comunicazione sottoposti a vigilanza e, dunque, per l’effetto, in materia di IES. Detta legge ha previsto che i due registri RNS e RNIR venissero fatti confluire in un unico registro denominato Registro degli operatori di comunicazione (di seguito anche “ROC”), ove far iscrivere, tra gli altri, anche le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, attribuendo contestualmente all’Autorità il potere di adottare un apposito regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro stesso. Con la delibera n. 236/01/CONS, l’Autorità ha esercitato detto potere adottando il regolamento per l’istituzione del Registro degli operatori della comunicazione. Circa la natura del ROC la dottrina ha rilevato come esso rappresenti un sistema informativo a carattere anagrafico destinato a ricomprendere imprese, e cioè soggetti che in base alle disposizioni del codice civile rientrano nella nozione di imprenditore, ed operatori non professionali. Quanto alle finalità del ROC, questo, come già precedentemente i registri RNS e RNIS, risponde ad esigenze di trasparenza e pubblicità degli assetti proprietari, costituendo un presupposto necessario indefettibile per l’esercizio dei poteri dell’Autorità. Giova sottolineare che la citata legge n. 249/1997, nel trasferire all’Autorità i compiti già del Garante, ha, pertanto, attribuito implicitamente alla stessa anche il potere di adeguare al nuovo registro degli operatori di comunicazioni l’informativa di sistema - disciplinata nel 1997 dal Garante - che i soggetti tenuti all’iscrizione nei registri, ora confluiti nel registro unico ROC, erano obbligati a trasmettere annualmente. Con la delibera n. 129/02/CONS, l’Autorità ha, per la prima volta, rivisto le regole della informativa di sistema - ri-denominandola informativa economica di sistema - al fine di adeguarla al nuovo ROC. Il rapporto di funzionalità tra la IES ed il ROC viene, del resto, chiaramente evidenziato all’art. 1 della delibera n. 129/02/CONS ove si legge che sono obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema «i soggetti esercenti l’attività di radiotelevisione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale, così come definiti all’art. 2, comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione». Nelle successive delibere che sono intervenute sulla IES (delibere nn. 116/10/CONS, 303/11/CONS e 397/13/CONS), l’ambito soggettivo di applicazione è stato progressivamente ampliato, prendendo espressamente a costante riferimento il novero dei soggetti tenuti all’iscrizione al ROC a sua volta oggetto, nel tempo, ad alcune modifiche. Emerge chiaramente come, sin dalla sua istituzione, la IES sia stata pensata dal Legislatore come uno strumento volto a completare le informazioni già in possesso dell’istituzione preposta alla tenuta del Registro Nazionale della Stampa e del Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive, prima, e del Registro degli operatori di comunicazione, poi, e come ancora oggi, nell’attuale quadro normativo sussista detto legame funzionale. L’utilizzo dei dati acquisiti con la IES, anche per finalità ulteriori - come, ad esempio, la valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni di cui all’articolo 43 del d.lgs. n. 177/2005, recante il c.d. Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito anche “TUSMAR”) - non muta, infatti, la natura dello strumento e la finalità principale, che ne ha suggerito l’istituzione... (segue)



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