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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 3 - 28/09/2015

 Corte di Giustizia, Sentenza del 26/11/2015, in tema di modifica delle condizioni dei contratti con gli operatori di telefonia (con nota di V.M.)

La Corte di Giustizia si è pronunciata su una richiesta di rinvio pregiudiziale proveniente dalla Corte suprema austriaca e avente ad oggetto la modifica delle condizioni contrattuali applicate da un operatore di telefonia agli utenti finali. La questione, in particolare, verteva sulla possibilità o meno di considerare come modifica contrattuale (soggetta quindi agli obblighi di cui all’art. 20 della Direttiva 2002/22/CE, come implementato in Italia dall’art. 70 D.Lgs. 259/20903) l’adeguamento di una tariffa sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo espressamente indicata nelle condizioni generali di contratto. La Corte, dopo avere riconosciuto che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica possono avere un interesse legittimo a modificare i prezzi e le tariffe dei loro servizi, ha sottolineato che un adeguamento tariffario previsto dal contratto, nei limiti in cui si basa su un metodo di indicizzazione chiaro, preciso e accessibile al pubblico, derivante da decisioni e da meccanismi propri della sfera pubblica, non può porre gli utenti finali in una situazione contrattuale differente rispetto a quella che emerge dal contratto il cui contenuto è determinato dalle condizioni generali che contengono la clausola in questione. Conseguentemente, qualora una modifica delle tariffe venga così effettuata, essa non può essere qualificata come modifica alle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 20, comma 2, Direttiva 2002/22/CE.

(Nota di  V.M.)



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