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Con la sentenza n. 52 del 2016 la Corte Costituzionale decide un ricorso per conflitto di attribuzioni tra Poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Corte di Cassazione in relazione ad una sentenza, la n. 16305 del 2013, con la quale le sezioni unite civili avevano respinto il gravame per motivi attinenti alla giurisdizione proposto dallo stesso Presidente del Consiglio. La questione origina da una delibera con la quale il Consiglio dei Ministri, in data 27 novembre del 2003, stabiliva di non avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell’intesa di cui all’art. 8, III comma, della Costituzione, con l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, sulla base della considerazione che tale associazione non potesse essere assimilata ad una confessione religiosa. La decisione è stata assunta in conformità al parere espresso dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui la professione di non aderire ad alcun credo religioso non può comportare l’assimilazione ad una confessione religiosa. L’Uaar proponeva ricorso dinanzi al Tar Lazio avverso la deliberazione del Consiglio dei Ministri, contestando la natura di atto politico e, dunque, non giustiziabile della determinazione medesima. I giudici amministrativi di prime cure dichiaravano inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione. Successivamente il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, affermava la giurisdizione del giudice amministrativo, stabilendo che la scelta relativa all’avvio delle trattative, in vista della conclusione dell’intesa ex art. 8, III comma, Cost. presenta i tratti tipici della discrezionalità valutativa, sicché non sarebbe riconducibile agli atti di natura politica. Secondo il punto di vista dei giudici di Palazzo Spada si sarebbe trattato di un giudizio di ponderazione degli interessi: quello dell’associazione istante di raggiungere l’intesa, da una parte; l’interesse pubblico alla selezione dei soggetti con cui avviare le trattative, dall’altra. La decisione veniva, dunque, impugnata dal Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, della Costituzione, sostenendo che il rifiuto di avviare le trattative sarebbe provvedimento insindacabile quale espressione della funzione di indirizzo politico che la Costituzione attribuisce all’Esecutivo in materia di intese con le confessioni religiose... (segue)
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