Log in or Create account

NUMERO 8 - 20/04/2016

 Corte cost. n. 52 del 2016, ovvero dello svuotamento delle intese Stato-Confessioni religiose e dell'upgrading del giudizio concernente il diniego all'avvio delle trattative

Tutti gli atti giudiziari della catena che nascono dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003 che ha denegato all’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR) l’avvio delle trattative per la stipula dell’intesa ex art. 8, comma terzo, Cost. - sulla base della motivazione che la professione di ateismo non possa essere assimilata a una confessione religiosa - sono argomentati, a mio avviso, in maniera poco convincente. La motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 52/2016, per quanto riesca, per molti versi, ad essere assai più ponderata, finisce, tuttavia, per compiere un esercizio di esasperato equilibrismo interpretativo, che lascia molto incerti su cosa potrà accadere in futuro in casi analoghi. Dopo l’innovativa e assai garantista sent. n. 81/2012 della medesima Corte, non è più sufficiente che un atto sia qualificabile come politico perché sia sottratto al sindacato giudiziario. Tale decisione ha infatti affermato, ponendo una più avanzata pietra miliare in materia, che “gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo”. Conseguentemente, “la circostanza che…  un organo politico… eserciti un potere politico… non comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili. Né, d’altra parte, la presenza di alcuni vincoli altera, di per sé, la natura politica del potere esercitato…, ma piuttosto ne delimita lo spazio di azione”. I giudici di Palazzo della Consulta, che hanno cercato di mantenere una qualche coerenza con il richiamato precedente, non affermano in verità, in questo particolare caso, che il provvedimento con il quale si accerta (o si presuppone l’accertamento istruttorio) che una determinata professione di fede non possa essere assimilata ad una confessione religiosa costituisca un atto politico non sindacabile, sempre e comunque, in nessuna sede giudiziaria. Essi, in verità, si limitano a sostenere che nel nostro ordinamento non sia configurabile una pretesa giustiziabile all’avvio delle trattative volte alla stipulazione delle intese, fino a quando il legislatore non deciderà di introdurre una compiuta regolazione del relativo procedimento, “recante anche parametri oggettivi, idonei a guidare il Governo nella scelta dell’interlocutore”. Ora, è vero che l’esigenza di una disciplina procedimentale non è posta come un monito al legislatore e che, anzi, la timida formulazione proposta potrebbe persino essere letta come un suggerimento a non intervenire con una legge di disciplina, al fine di mantenere la più ampia e insindacabile discrezionalità politica in materia. Tuttavia, da questo rinvio (anche esplicitato dal richiamo della cit. sent. n. 81/2012) alla futura, possibile, sindacabilità del provvedimento con il quale il Governo seleziona, in concreto, gli interlocutori con i quali sedersi al tavolo di trattativa per la stipulazione delle intese, è senz’altro da escludere che la Corte costituzionale abbia inteso affermare l’assoluta insindacabilità del provvedimento medesimo, qualora esso si fondi sul presupposto che l’interlocutore non sia una confessione religiosa o non sia il legittimo rappresentante della medesima. Se è così, allora. E’ possibile ritenere che, fino al futuro e incerto provvedimento del legislatore che disciplinerà il procedimento per le intese, nessun rimedio sia oggi concretamente offerto alle Confessioni religiose, o pretese tali, che si vedano rifiutare l’accesso alla trattativa, sul presupposto della carenza oggettiva (il carattere confessionale) o soggettiva (il carattere rappresentativo) del richiedente?... (segue)



NUMERO 8 - ALTRI ARTICOLI

Execution time: 28 ms - Your address is 3.147.27.130
Software Tour Operator